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134053
IDG800200120
80.02.00120 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
guerrini franco
la recidiva. le modifiche apportate dall' art. 9 d.l. 11 aprile 1974, n. 99
Studi sen., s. 3, vol. 27, an. 90 (1978), fasc. 1, pag. 35-85
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50230
l' a., alla luce della riforma del 1974, definisce la recidiva come uno stato di pre-pericolosita' da inserire nel quadro della colpevolezza. egli rifiuta la sua tradizionale qualificazione come "circostanza", cioe' come elemento accessorio al fatto-reato e al suo autore, destinato ad aumentare la pena-base determinata con criteri retributivi. piuttosto, alla luce di un nuovo concetto di colpevolezza che tende a unificare sotto il profilo sanzionatorio ogni provvedimento afflittivo, sia di repressione che di prevenzione, appunto la colpevolezza dovrebbe costituire il fondamento della pena. questo permetterebbe al nuovo art. 99 codice penale di inerire proprio alla "pena-base", aiutandola a progredire verso la personalizzazione.
art. 9 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 art. 99 c.p. l. 26 luglio 1975, n. 354 art. 133 c.p. art. 25 cost. art. 203 c.p. art. 4 l. 12 gennaio 1977, n. 1 art. 69 c.p. art. 151 c.p. art. 296 d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 art. 3 cost.
Ist. storia del diritto - Univ. MI PV



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