| l' a. respinge la tesi dell' abrogazione del concordato che offre
contraddittoria nelle argomentazioni che si richiamano alla
costituzione la quale, invece, all' art. 7 sancisce proprio valore
costituzionale ai patti lateranensi. tuttavia l' a. non approva
neanche il progetto andreotti di revisione ed anzi ne critica alcuni
punti fondamentali, partendo dalla considerazione che la tesi della
conservazione del concordato sic et simpliciter risulta
improponibile, come si puo' dedurre dall' esame dalla giurisprudenza
costituzionale che, nelle sue piu' importanti sentenze, non e'
riuscita a dirimere nessuno dei punti critici del regime
concordatario vigente. passando poi ad una piu' dettagliata critica
del progetto in questione, l' a. sostiene che e' necessaria l'
abolizione della doppia giurisdizione sul matrimonio, in quanto e'
ormai pacifico in dottrina che il matrimonio religioso e quello
civile costituiscono due atti diversi e percio' risulta incongruo
dare effetti civili a sentenze ecclesiastiche che giudicano su un
rapporto giuridico e sacramentale di diversa natura da quello civile.
concludendo invita il legislatore a un ripensamento sul progetto di
revisione del concordato, in modo che, pur mantenendo effetti civili
alla celebrazione del matrimonio religioso, si abolisca il
riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica nelle cause di
nullita'.
| |