| l' a. prende in esame le procedure seguite per le dimissioni del
presidente della repubblica giovanni leone. giudica corretta la
motivazione addotta dal presidente dimissionario il quale ha
dichiarato che il motivo delle dimissioni risiedeva nel fatto che
fosse venuta meno la fiducia delle forze politiche nei suoi
confronti. si tratta di un atto politico, sostiene l' a., che non
necessita della controfirma del presidente del consiglio ne' del
controllo del parlamento in quanto la costituzione stabilisce che
unico indurre il presidente a dimettersi e' lo stesso capo dello
stato. le dimissioni hanno natura di atto unilaterale, quindi non
hanno bisogno di "accettazione" da parte di alcun organo statale. l'
a. sostiene, invece, che la comunicazione delle dimissioni al
presidente del consiglio, al presidente della camera e al presidente
del senato da parte del segretario generale della repubblica
rappresenta una scorrettezza dal punto di vista costituzionale in
quanto quest' ultimo non ha alcuna rilevanza costituzionale ne'
alcuna veste per fungere da notaio della repubblica. secondo l' a.,
il presidente dimissionario doveva comunicare le proprie dimissioni
ai presidenti delle due camere e al presidente del consiglio.
avvenuta la "presa d' atto", il presidente dimissionario avrebbe
dovuto passare le consegne al supplente. l' a. auspica una legge
costituzionale in materia. in conclusione, l' a. affronta il problema
sollevato dai radicali di discutere nel parlamento in seduta comune
le candidature presentate. l' a. ritiene corretta la prassi seguita e
legittimo il rigetto della richiesta; in particolare quest' ultima
veniva a contestare la prassi finora invalsa che supponeva che il
parlamento in seduta comune non fosse un collegio perfetto, ma
dovesse essere convocato per l' assolvimento di specifici compiti.
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