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134214
IDG800600126
80.06.00126 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fabbri francesco
il vecchio art. 2103 cod. civ. tra prescrizione e "novazione" (alcuni spunti critici in tema di diritto alla qualifica)
nota a cass. sez. lav. 18 marzo 1977, n. 1080 cass. sez. lav. 9 aprile 1977, n. 1360 cass. sez. lav. 20 gennaio 1977, n. 306
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 28 (1977), fasc. 4, pt. 2, pag. 384-393
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d735; d7406; d3080
l' a. esamina il principio normativo concernente il diritto all' applicazione del trattamento corrispondente alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. a tale proposito la distinzione operata dalla corte di cassazione tra richiesta retributiva e rivendicazione della superiore qualifica (ai fini dei diversi regimi prescrizionali) non consente di spiegare quale sia il diritto che puo' ritenersi estinguibile per il decorso del termine prescrizionale. osserva l' a. che il diritto alla qualifica non e' diritto perfetto, su di esso quindi la prescrizione de qua non incide; l' incidenza dell' art. 2946 c.c. deve limitarsi invece alla "qualifica di assunzione", in tutti quei casi in cui, a causa di atti unilaterali dell' imprenditore, al prestatore sia stata assegnata formalmente, durante il rapporto, una qualifica inferiore.
art. 2103 c.c. art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2946 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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