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| IDG800601482 | |
| 80.06.01482 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| mandrioli crisanto
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| cancellazione volontaria dall' albo professionale, interruzione del
processo e diritti di difesa
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| nota a cass. sez. iii civ. 25 settembre 1979, n. 4946
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 4, pt. 1a, pag. 615-620
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4182; d40410
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| la sentenza annotata afferma che il procuratore cancellato
volontariamente dall' albo professionale ha il dovere, fondato su
norme estranee alla disciplina del processo, di notiziare il
rappresentato dell' avvenuta notifica della sentenza; cio' non e'
sufficiente ad assicurare il rispetto del diritto di difesa, per cui
la notificazione della sentenza presso il procuratore cancellato
dall' albo deve considerarsi inesistente, indipendentemente dall'
inclusione o meno della cancellazione tra gli eventi interruttivi del
processo. quest' ultima affermazione, secondo l' a., e' errata:
infatti, se si ritiene che la cancellazione non rientra tra gli
eventi che danno luogo a interruzione, la perdita della qualita' di
procuratore legalmente esercente non consegue automaticamente ed
immediatamente alla cancellazione, pertanto la notificazione della
sentenza presso il procuratore cancellato dall' albo e' valida.
poiche' questa soluzione implica un sacrificio del diritto di difesa
della parte notificata, e' logico e corretto battere un via diversa
che deve passare attraverso un' interpretazione analogica o estensiva
dell' art. 301 c.p.c., che ricomprenda tra gli eventi che determinano
l' interruzione del processo, anche la cancellazione dall' albo.
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| art. 301 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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