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135481
IDG800601482
80.06.01482 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mandrioli crisanto
cancellazione volontaria dall' albo professionale, interruzione del processo e diritti di difesa
nota a cass. sez. iii civ. 25 settembre 1979, n. 4946
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 4, pt. 1a, pag. 615-620
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4182; d40410
la sentenza annotata afferma che il procuratore cancellato volontariamente dall' albo professionale ha il dovere, fondato su norme estranee alla disciplina del processo, di notiziare il rappresentato dell' avvenuta notifica della sentenza; cio' non e' sufficiente ad assicurare il rispetto del diritto di difesa, per cui la notificazione della sentenza presso il procuratore cancellato dall' albo deve considerarsi inesistente, indipendentemente dall' inclusione o meno della cancellazione tra gli eventi interruttivi del processo. quest' ultima affermazione, secondo l' a., e' errata: infatti, se si ritiene che la cancellazione non rientra tra gli eventi che danno luogo a interruzione, la perdita della qualita' di procuratore legalmente esercente non consegue automaticamente ed immediatamente alla cancellazione, pertanto la notificazione della sentenza presso il procuratore cancellato dall' albo e' valida. poiche' questa soluzione implica un sacrificio del diritto di difesa della parte notificata, e' logico e corretto battere un via diversa che deve passare attraverso un' interpretazione analogica o estensiva dell' art. 301 c.p.c., che ricomprenda tra gli eventi che determinano l' interruzione del processo, anche la cancellazione dall' albo.
art. 301 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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