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135484
IDG800601485
80.06.01485 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
garutti massimo
edificio condominiale ricostruito e diritti dei condomini originari
nota a cass. sez. ii civ. 23 gennaio 1979, n. 506
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 4, pt. 1a, pag. 707-714
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30480
per risolvere la controversia, insorta tra condomini proprietari di uno stabile distrutto per eventi bellici e ricostruito solo in parte, in conformita' alle sopraggiunte disposizioni regolamentari si deve argomentare ex artt. 1117 e 1128 c.c.. la prima norma da' l' elenco di tutte le parti, opere e impianti di proprieta' comune, tra le quali e' il suolo su cui sorge l' edificio; la seconda disciplina il perimento totale o parziale dell' edificio. l' a. precisa che si deve intendere per suolo su cui sorge l' edificio quello occupato e circoscritto dalle fondamenta e dai muri perimetrali dell' edificio; qualunque entita' immobiliare che fa parte dell' edificio condominiale ha diritto alla proprieta' pro quota del suolo condominiale senza distinguere se si tratta di vani realizzati all' interno o all' esterno del perimetro della costruzione. i condomini proprietari di entita' immobiliari poste al di fuori della base dell' edificio sono legittimati a partecipare alla divisione dell' edificio ricostruito in base alla nuova legislazione urbanistica secondo le quote millesimali relative all' edificio originario.
art. 1117 c.c. art. 1128 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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