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| IDG800601489 | |
| 80.06.01489 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| barone giuseppe
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| su un interessante caso d' interferenza tra il processo penale e il
processo civile d' esecuzione
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| nota a decr. trib. torino 2 ottobre 1978
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 4, pt. 1b, pag. 237-246
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4380; d4390; d641
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| il tribunale ha considerato inapplicabile alla procedura esecutiva l'
art. 295 c.p.c. e l' art. 3 c.p.p. secondo il quale la questione
penale pregiudiziale, che viene in considerazione nel corso di un
processo civile, non decisa in modo definitivo ed irrevocabile dal
magistrato, comporta la sospensione del processo civile fino alla
decisione della pregiudiziale penale, poiche' l' esigenza di
realizzazione del credito deve prevalere su ogni altra esigenza di
qualsiasi natura. secondo l' a. in pendenza di un' opposizione all'
esecuzione o agli atti esecutivi, trasformandosi il processo
esecutivo in processo di cognizione, deve trovare applicazione l'
art. 295 c.p.c.. nel caso di specie, deducendosi in opposizione un
vizio indissolubilmente legato ad un fatto che costituisce reato, non
puo' non applicarsi l' art. 3 c.p.p.. in ogni caso, il decreto di
sequestro penale emesso durante una procedura esecutiva e nell'
ambito di un procedimento penale ad essa collegato, blocca quest'
ultima almeno fino a che tutte le esigenze che stanno a base del
primo e quelle della giustizia non siano state soddisfatte.
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| art. 353 c.p.
art. 295 c.p.c.
art. 3 c.p.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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