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135488
IDG800601489
80.06.01489 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
barone giuseppe
su un interessante caso d' interferenza tra il processo penale e il processo civile d' esecuzione
nota a decr. trib. torino 2 ottobre 1978
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 4, pt. 1b, pag. 237-246
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d4380; d4390; d641
il tribunale ha considerato inapplicabile alla procedura esecutiva l' art. 295 c.p.c. e l' art. 3 c.p.p. secondo il quale la questione penale pregiudiziale, che viene in considerazione nel corso di un processo civile, non decisa in modo definitivo ed irrevocabile dal magistrato, comporta la sospensione del processo civile fino alla decisione della pregiudiziale penale, poiche' l' esigenza di realizzazione del credito deve prevalere su ogni altra esigenza di qualsiasi natura. secondo l' a. in pendenza di un' opposizione all' esecuzione o agli atti esecutivi, trasformandosi il processo esecutivo in processo di cognizione, deve trovare applicazione l' art. 295 c.p.c.. nel caso di specie, deducendosi in opposizione un vizio indissolubilmente legato ad un fatto che costituisce reato, non puo' non applicarsi l' art. 3 c.p.p.. in ogni caso, il decreto di sequestro penale emesso durante una procedura esecutiva e nell' ambito di un procedimento penale ad essa collegato, blocca quest' ultima almeno fino a che tutte le esigenze che stanno a base del primo e quelle della giustizia non siano state soddisfatte.
art. 353 c.p. art. 295 c.p.c. art. 3 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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