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135489
IDG800601602
80.06.01602 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
falsitta gaspare
accertamento sintetico e successiva tassabilita' di plusvalenza
nota a cass. sez. i civ. 4 marzo 1980, n. 1432
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 5, pt. 1a, pag. 761-762
d2307
l' a. concorda con il principio dettato dalla sentenza in esame, secondo il quale la tassabilita' della plusvalenza di un bene aziendale iscritto in bilancio non e' preclusa dal fatto che precedentemente sia stato operato l' accertamento sintetico del reddito mobiliare della societa'. e cio', secondo lui, sopratutto perche' il rischio della duplicazione d' imposta e' evitato attraverso una determinazione sintetica che, mirando alla ricostruzione di un reddito medio ordinario dell' impresa, si sgancia dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili. questa conclusione, formulata in riferimento ad una ipotesi determinata, ha tuttavia portata generale.
art. 100 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 106 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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