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| IDG800601611 | |
| 80.06.01611 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| costantino giorgio
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| ancora sull' interpretazione degli articoli 65, 2 comma e 71 3 comma,
l. 27 luglio 1978, n. 392
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| nota a trib. venezia 30 marzo 1979
trib. venezia 28 marzo 1979
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 5, pag. 315-324
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30640
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| la questione circa l' applicazione degli artt. 65 comma 2 e 71 comma
3 della legge n. 392/78 ai rapporti di locazione cessati prima della
entrata in vigore della presente legge e' assai dibattuta, cosi' come
quella sul tipo di procedimento nel quale dette norme possano trovare
applicazione. l' a. esclude che la soluzione di questi problemi possa
essere trovata nella prima relazione prevista dall' art. 83 l. 392/78
e dopo aver citato ampiamente giurisprudenza e dottrina relative a
questo argomento, si dice a favore di una applicazione retroattiva
della legge 392, sulla base della constatazione che situazioni
esaurite rispetto ad una disciplina anteriore possono considerarsi
ancora in vita per la nuova normativa che le si sostituisce. al di
la' di questo concetto, l' a. condivide la scelta solo apparentemente
contrastanti delle due sentenze che si commentano, sulla base della
ratio attribuibile alla l. n. 392: quella di tutelare maggiormente il
conduttore di immobili adibiti ad uso di abitazione, riconoscendo,
viceversa nella locazione di immobili adibiti ad altro uso, l'
interesse del locatore a percepire un maggior canone. in ultimo
esamina la questione del significato del riferimento al procedimento
per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione contenuto
negli articoli in esame.
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| art. 65 comma 2 l. 27 luglio 1978, n. 392
art. 71 comma 3 l. 27 luglio 1978, n. 392
art. 1596 c.c.
art. 1597 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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