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135498
IDG800601611
80.06.01611 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
costantino giorgio
ancora sull' interpretazione degli articoli 65, 2 comma e 71 3 comma, l. 27 luglio 1978, n. 392
nota a trib. venezia 30 marzo 1979 trib. venezia 28 marzo 1979
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 5, pag. 315-324
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30640
la questione circa l' applicazione degli artt. 65 comma 2 e 71 comma 3 della legge n. 392/78 ai rapporti di locazione cessati prima della entrata in vigore della presente legge e' assai dibattuta, cosi' come quella sul tipo di procedimento nel quale dette norme possano trovare applicazione. l' a. esclude che la soluzione di questi problemi possa essere trovata nella prima relazione prevista dall' art. 83 l. 392/78 e dopo aver citato ampiamente giurisprudenza e dottrina relative a questo argomento, si dice a favore di una applicazione retroattiva della legge 392, sulla base della constatazione che situazioni esaurite rispetto ad una disciplina anteriore possono considerarsi ancora in vita per la nuova normativa che le si sostituisce. al di la' di questo concetto, l' a. condivide la scelta solo apparentemente contrastanti delle due sentenze che si commentano, sulla base della ratio attribuibile alla l. n. 392: quella di tutelare maggiormente il conduttore di immobili adibiti ad uso di abitazione, riconoscendo, viceversa nella locazione di immobili adibiti ad altro uso, l' interesse del locatore a percepire un maggior canone. in ultimo esamina la questione del significato del riferimento al procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione contenuto negli articoli in esame.
art. 65 comma 2 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 71 comma 3 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 1596 c.c. art. 1597 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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