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Documento


135509
IDG800602033
80.06.02033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gambaro antonio, schlesinger piero
commento all' art. 1 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Nuove leggi civ., an. 1 (1978), fasc. 1, pag. 18-24
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1822
nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977 n. 10 gli aa. esaminano l' art. 1 premettendo alcune considerazioni generali sulla nuova disciplina. dopo aver rintracciato le origini di questa, si sofferma sul problema della compatibilita' della l. n. 10, che implicitamente afferma la piena validita' dei vincoli urbanistici (compresi quelli di inedificabilita') anche qualora prescindano da qualsiasi indennizzo, con quanto affermato dalla sentenza c. cost. 29 maggio 1968, n. 55 che si muoveva nell' opposta direzione. gli aa. rilevano a questo proposito che dubbi di costituzionalita' della presente legge non hanno motivo di sussistere in quanto si tenga presente che lo squilibrio tra proprietari soggetti a vincolo e proprietari liberi di edificare, fenomeno questo che aveva dato luogo alla pronuncia suddetta, e' sensibilmente diminuito vista la onerosita' della concessione edilizia, comportante un intervento estremamente incisivo sulla rendita differenziale urbana. gli aa. escludono comunque che con l' introduzione della nuova disciplina dei suoli si possa parlare di "avocazione" al potere pubblico dello ius aedificandi, o di "funzionalizzazione" della proprieta'. gli aa. si soffermano poi sull' individuazione del concetto di oneri attinenti alla trasformazione del territorio rilevando come tale concetto non esprima la necessita' di partecipazione economica del privato alla realizzazione delle opere ma di assumere queste a parametro per far ritornare alla collettivita' il valore che l' attivita' di questa ha aggiunto alla singola proprieta'. anche il costo di costruzione, assunto come parametro per il calcolo di una parte di contributo, puo' essere inteso come indiretto indice della trasformazione autorizzata ed e' quindi valido criterio utilizzabile per incidere sul beneficio che la concessione comporta in favore del dominus. in ultimo gli aa. prendono in esame il concetto di trasformazione edilizia ed interpretano tale formula nel senso piu' esteso: in essa rientra ogni tipo di trasformazione (ad esclusione della trasformazione puramente fondiaria), sia essa esterna o interna ed anche il semplice mutamento della destinazione d' uso, col conseguente obbligo in ogni caso di chiedere il rilascio della concessione.
art. 1 l. 28 gennaio 1977, n. 10 c. cost. 29 maggio 1968, n. 55
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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