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| IDG800602033 | |
| 80.06.02033 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gambaro antonio, schlesinger piero
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| commento all' art. 1 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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| Nuove leggi civ., an. 1 (1978), fasc. 1, pag. 18-24
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1822
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| nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977 n. 10
gli aa. esaminano l' art. 1 premettendo alcune considerazioni
generali sulla nuova disciplina. dopo aver rintracciato le origini di
questa, si sofferma sul problema della compatibilita' della l. n. 10,
che implicitamente afferma la piena validita' dei vincoli urbanistici
(compresi quelli di inedificabilita') anche qualora prescindano da
qualsiasi indennizzo, con quanto affermato dalla sentenza c. cost. 29
maggio 1968, n. 55 che si muoveva nell' opposta direzione. gli aa.
rilevano a questo proposito che dubbi di costituzionalita' della
presente legge non hanno motivo di sussistere in quanto si tenga
presente che lo squilibrio tra proprietari soggetti a vincolo e
proprietari liberi di edificare, fenomeno questo che aveva dato luogo
alla pronuncia suddetta, e' sensibilmente diminuito vista la
onerosita' della concessione edilizia, comportante un intervento
estremamente incisivo sulla rendita differenziale urbana. gli aa.
escludono comunque che con l' introduzione della nuova disciplina dei
suoli si possa parlare di "avocazione" al potere pubblico dello ius
aedificandi, o di "funzionalizzazione" della proprieta'. gli aa. si
soffermano poi sull' individuazione del concetto di oneri attinenti
alla trasformazione del territorio rilevando come tale concetto non
esprima la necessita' di partecipazione economica del privato alla
realizzazione delle opere ma di assumere queste a parametro per far
ritornare alla collettivita' il valore che l' attivita' di questa ha
aggiunto alla singola proprieta'. anche il costo di costruzione,
assunto come parametro per il calcolo di una parte di contributo,
puo' essere inteso come indiretto indice della trasformazione
autorizzata ed e' quindi valido criterio utilizzabile per incidere
sul beneficio che la concessione comporta in favore del dominus. in
ultimo gli aa. prendono in esame il concetto di trasformazione
edilizia ed interpretano tale formula nel senso piu' esteso: in essa
rientra ogni tipo di trasformazione (ad esclusione della
trasformazione puramente fondiaria), sia essa esterna o interna ed
anche il semplice mutamento della destinazione d' uso, col
conseguente obbligo in ogni caso di chiedere il rilascio della
concessione.
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| art. 1 l. 28 gennaio 1977, n. 10
c. cost. 29 maggio 1968, n. 55
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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