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| IDG800602034 | |
| 80.06.02034 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pampanin mario
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| commento all' art. 2 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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| Nuove leggi civ., an. 1 (1978), fasc. 1, pag. 24-31
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d18200
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| l' a. nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977
n. 10, esamina l' art. 2 della stessa e, dopo aver esplicitati i
richiami operati dal comma i sottolinea alcuni problemi
interpretativi, il primo dei quali relativo al comma ii dell'
articolo in esame. nonostante il tenore della disposizione l' a.
sostiene che non sempre e' necessario l' atto di concessione per l'
utilizzazione delle aree indicate nel comma i. l' art. 35 della l. 22
ottobre 1971, n. 865 disponendo ad esempio un regime analogo a quello
instaurato con la concessione rende superfluo tale atto e cio'
considerando il disposto del comma i conferma la disciplina della l.
865. in sostanza l' a. afferma la sussistenza di un principio
generale secondo il quale la l. n. 10 si applica residualmente quando
cioe' la l. 865 non dispone su una certa materia, come ad esempio
riguardo al modo di determinazione degli oneri di urbanizzazione. l'
a. rileva poi come dai commi 3, 4, e 5 emerga l' intento del
legislatore di semplificare e unificare il sistema degli strumenti
urbanistici, concentrando l' attenzione sul piano di zona. l' a. pone
l' accento sulla novita' introdotta col comma 3 che dispone anche un
limite massimo inderogabile per la estensione delle aree destinate
all' edilizia economica e popolare, affermando poi che il rapporto
tra edilizia privata ed edilizia economica e popolare va inteso come
rapporto tra volumi edificabili e non come rapporto di superfici.
relativamente all' ambito di applicazione del comma 3 l' a. sostiene
che il limite massimo ivi previsto e' applicabile a tutti i comuni e
quello minimo a tutti i comuni in quanto procedano alla formazione
dei piani di zona. la proporzione suddetta va osservata in ogni caso,
anche in sede di programmi pluriennali di attuazione. l' a.
sottolinea altresi' i motivi dell' abrogazione dell' art. 26 l. n.
865 da rintracciarsi essenzialmente nella maggiore importanza
attribuita ai piani di zona in correlazione anche al nuovo strumento
attuativo del piano pluriennale di attuazione comportante proprio la
espropriazione delle aree non utilizzate nei tempi previsti. in
ultimo relativamente alla disciplina transitoria contenuta nel comma
4 l' a. sostiene che l' espressione "aree gia' vincolate" si
riferisce non solo alle aree gia' espropriate, ma anche a quelle
incluse nella delibera comunale con la quale il comune decide di
avvalersi della facolta' di espropriare.
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| art. 2 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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