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| IDG800602035 | |
| 80.06.02035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| carnevali ugo
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| commento all' art. 3 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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| Nuove leggi civ., an. 1 (1978), fasc. 1, pag. 32-33
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d18240
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| nell' ambito del commento alle norme della legge 28 gennaio 1977, n.
10 l' a. esamina l' art. 3. premesso il rilievo della duplicita'
degli elementi componenti il contributo e passate in rassegna le
eccezioni al principio della onerosita' della concessione, l' a. si
sofferma specificamente sui caratteri delle due quote di contributo.
la quota-parte commisurata alla incidenza delle opere di
urbanizzazione primaria (fognature, rete idrica, etc.) e secondaria
(asili nido, mercati etc.) deve intendersi, secondo l' a., non come
una "monetizzazione" del costo delle opere di urbanizzazione
attraverso cui far partecipare il privato alla realizzazione delle
stesse, ma come strumento finalizzato a far ritornare alla
collettivita' il valore che l' attivita' di questa ha aggiunto alla
proprieta'. riguardo alla quota di contributo commisurata al costo di
costruzione, l' a. osserva in primo luogo come tale costo non sia
quello effettivamente sostenuto ma quello determinato in via astratta
(salve le eccezioni) o convenzionale sulla base del costo dell'
edilizia agevolata secondo le modalita' espresse negli artt. 6 e 10
della presente legge. in secondo luogo l' a. rileva la difficolta' a
rintracciare la ratio di questa quota di contributo: se questa viene
intesa come una vera e propria imposta possono sorgere problemi di
legittimita' costituzionale in riferimento all' art. 53 cost.,
problemi che possono essere superati solo se, conclude l' a., si vede
nel costo di costruzione un indice che tiene conto della importanza
della trasformazione autorizzata e quindi del beneficio risentito dal
privato.
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| art. 3 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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