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135511
IDG800602035
80.06.02035 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carnevali ugo
commento all' art. 3 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Nuove leggi civ., an. 1 (1978), fasc. 1, pag. 32-33
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18240
nell' ambito del commento alle norme della legge 28 gennaio 1977, n. 10 l' a. esamina l' art. 3. premesso il rilievo della duplicita' degli elementi componenti il contributo e passate in rassegna le eccezioni al principio della onerosita' della concessione, l' a. si sofferma specificamente sui caratteri delle due quote di contributo. la quota-parte commisurata alla incidenza delle opere di urbanizzazione primaria (fognature, rete idrica, etc.) e secondaria (asili nido, mercati etc.) deve intendersi, secondo l' a., non come una "monetizzazione" del costo delle opere di urbanizzazione attraverso cui far partecipare il privato alla realizzazione delle stesse, ma come strumento finalizzato a far ritornare alla collettivita' il valore che l' attivita' di questa ha aggiunto alla proprieta'. riguardo alla quota di contributo commisurata al costo di costruzione, l' a. osserva in primo luogo come tale costo non sia quello effettivamente sostenuto ma quello determinato in via astratta (salve le eccezioni) o convenzionale sulla base del costo dell' edilizia agevolata secondo le modalita' espresse negli artt. 6 e 10 della presente legge. in secondo luogo l' a. rileva la difficolta' a rintracciare la ratio di questa quota di contributo: se questa viene intesa come una vera e propria imposta possono sorgere problemi di legittimita' costituzionale in riferimento all' art. 53 cost., problemi che possono essere superati solo se, conclude l' a., si vede nel costo di costruzione un indice che tiene conto della importanza della trasformazione autorizzata e quindi del beneficio risentito dal privato.
art. 3 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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