| nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977 n. 10,
l' a. esamina l' art. 5 rilevando in primo luogo come da tale norma
emerga una preponderanza dell' intervento regionale rispetto a quello
comunale nella predisposizione del sistema di individuazione degli
oneri di urbanizzazione, dovendo la regione, con l' osservanza dei
criteri stabiliti dal legislatore volti a garantire una certa
uniformita' alla normativa regionale, stabilire le tabelle
parimetriche. cio' peraltro, sostiene l' a., non deve portare alla
eliminazione di ogni margine di discrezionalita' per i comuni, che
invece debbono poter scegliere le serie parimetriche da essi ritenute
piu' consone, essendo i comuni stessi, e la norma non sembra lasciar
dubbi a proposito, competenti per la determinazione finale dell'
incidenza degli oneri. l' a. esamina altresi' le diverse conseguenze
che possono scaturire dall' adottare la statuizione sulle tabelle con
legge regionale, oppure con semplice provvedimento, sia rispetto alla
possibilita' di incidenza sulla legge statale, sia rispetto alla
tutela del privato. in relazione all' elencazione degli oneri,
richiamata dall' art. 5 comma 1, l' a. sostiene che questa non sia
tassativa,e che le regioni possano aggiungere altre voci a tale
elenco, ma non pero' omettere di prendere in considerazione voci
previste dalla legge statale. l' a. rileva altresi' come il sistema
ntrodotto dall' art. 6, standardizzi l' incidenza degli oneri di
urbanizzazione; questo non deve produrre peraltro una mancanza di
correlazione, che invece deve essere considerata in sede regionale,
tra costo reale delle infrastrutture urbanistiche e singola attivita'
di trasformazione del territorio sulla quale i costi vengono a
gravare. l' a. si sofferma altresi' sull' incidenza delle
destinazioni di zona e i correlati standards urbanistici sui costi di
urbanizzazione. circa il criterio indicato alla lett. c) della norma
in esame, l' a. sostiene che questo difficilmente potra' essere
inserito nelle tabelle parimetriche regionali, dato che non e'
prevista una tipologia delle zone. cosicche' tale criterio, sara'
determinato dai comuni sotto forma di un coefficiente di
moltiplicazione delle tabelle regionali. i comuni in questa sede
dovranno principalmente tener presenti i costi di urbanizzazione in
ciascuna zona. infine l' a. si sofferma sull' ultimo comma rilevando
come in questo potrebbe vedersi un contrasto con l' art. 23 cost.: l'
unica interpretazione in grado di salvare questa disposizione e'
quella che richieda un adeguamento delle determinazioni assunte in
via provvisoria dai comuni ai parametri indicati dal legislatore.
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