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135513
IDG800602037
80.06.02037 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gambaro antonio
commento all' art. 5 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Nuove leggi civ., an. 1 (1978), fasc. 1, pag. 53-59
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18240
nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977 n. 10, l' a. esamina l' art. 5 rilevando in primo luogo come da tale norma emerga una preponderanza dell' intervento regionale rispetto a quello comunale nella predisposizione del sistema di individuazione degli oneri di urbanizzazione, dovendo la regione, con l' osservanza dei criteri stabiliti dal legislatore volti a garantire una certa uniformita' alla normativa regionale, stabilire le tabelle parimetriche. cio' peraltro, sostiene l' a., non deve portare alla eliminazione di ogni margine di discrezionalita' per i comuni, che invece debbono poter scegliere le serie parimetriche da essi ritenute piu' consone, essendo i comuni stessi, e la norma non sembra lasciar dubbi a proposito, competenti per la determinazione finale dell' incidenza degli oneri. l' a. esamina altresi' le diverse conseguenze che possono scaturire dall' adottare la statuizione sulle tabelle con legge regionale, oppure con semplice provvedimento, sia rispetto alla possibilita' di incidenza sulla legge statale, sia rispetto alla tutela del privato. in relazione all' elencazione degli oneri, richiamata dall' art. 5 comma 1, l' a. sostiene che questa non sia tassativa,e che le regioni possano aggiungere altre voci a tale elenco, ma non pero' omettere di prendere in considerazione voci previste dalla legge statale. l' a. rileva altresi' come il sistema ntrodotto dall' art. 6, standardizzi l' incidenza degli oneri di urbanizzazione; questo non deve produrre peraltro una mancanza di correlazione, che invece deve essere considerata in sede regionale, tra costo reale delle infrastrutture urbanistiche e singola attivita' di trasformazione del territorio sulla quale i costi vengono a gravare. l' a. si sofferma altresi' sull' incidenza delle destinazioni di zona e i correlati standards urbanistici sui costi di urbanizzazione. circa il criterio indicato alla lett. c) della norma in esame, l' a. sostiene che questo difficilmente potra' essere inserito nelle tabelle parimetriche regionali, dato che non e' prevista una tipologia delle zone. cosicche' tale criterio, sara' determinato dai comuni sotto forma di un coefficiente di moltiplicazione delle tabelle regionali. i comuni in questa sede dovranno principalmente tener presenti i costi di urbanizzazione in ciascuna zona. infine l' a. si sofferma sull' ultimo comma rilevando come in questo potrebbe vedersi un contrasto con l' art. 23 cost.: l' unica interpretazione in grado di salvare questa disposizione e' quella che richieda un adeguamento delle determinazioni assunte in via provvisoria dai comuni ai parametri indicati dal legislatore.
art. 5 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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