| nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977 n. 10
l' a. esamina l' art. 6 rilevando in primo luogo la difficolta' di
trovare una precisa linea di discrimine tra il concetto di "nuove
costruzioni" e quello di "interventi su edifici esistenti", afferma a
questo proposito che il dettato dell' art. 6 commi 1, 2, 3 trova
applicazione anche nel caso di opere di edilizia che comportano un'
alterazione nell' identita' strutturale ed architettonica delle
preesistenti unita' immobiliari o che, rispetto a queste, conservano
una loro autonomia ed individualita'.l' a. illustra poi i d.m. 10
maggio 1977, n. 801, e d.m. n. 807 sempre del 1977 attuativi del
comma 1 e 2 dell' articolo in esame. relativamente al comma 3 l' a.
osserva che la competenza a fissare l' aliquota del tributo deve
ritenersi, nel silenzio della legge, del consiglio regionale in
quanto la scelta dell' aliquota stessa e' eminentemente politica,
quando si tenga presente che essa rappresenta uno strumento di
controllo e di indirizzo dello sviluppo urbanistico e territoriale.
riguardo all' ultimo comma dell' art. in esame l' a. rileva che l'
unico dato certo emergente da questa norma e' che il costo degli
interventi su edifici esistenti da assumersi a base del calcolo dell'
aliquota si deve ricavare da indici reali e non in via astratta come
nel caso delle nuove costruzioni. tale costo dovra' essere
documentato dal privato. relativamente al problema se si tratti del
costo effettivamente sostenuto o di quello semplicemente
preventivato, l' a. propende per la seconda soluzione. il
provvedimento di determinazione del costo deve intendersi, nel
silenzio della legge, di competenza del sindaco e l' aliquota da
applicare, onde non incorrere in una violazione dell' art. 23 cost.,
deve mantenersi, secondo l' a., in mancanza di espressa disposizione,
nei limiti indicati dal comma 3. l' a. rileva altresi' come l' ambito
di applicabilita' dell' art. 6 non sia limitato all' edilizia
abitativa, ma comprenda tutte le operazioni edilizie ed uranistiche
non funzionali ad attivita' produttive. il costo-base per l'
applicazione dell' aliquota, qualora non sia possibile far ricorso a
criteri astratti, sara' quello realmente sostenuto. relativamente
alle costruzioni realizzate in vista di una pluralita' di
destinazioni, ipotesi questa non contemplata dalla legge, l' a.
ritiene che per ciascuna unita' immobiliare si debba applicare il
metodo di determinazione del contributo corrispondente alla propria
destinazione. in ultimo l' a. rileva il carattere tassativo delle
ipotesi di interventi cui non si connette il contributo commisurato
al costo di costruzione, ma anche la necessita' di tener presenti,
nel senso della esclusione della applicabilita' della norma in esame,
anche ipotesi nelle quali non si riscontra un costo effettivo
(mutamento di destinazione d' uso e alcune concessioni in variante) o
un "costo di costruzione" in senso proprio (demolizione di
fabbricati, smantellamento di impianti produttivi, ecc.).
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