| nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977 n. 10,
l' a. prende in esame l' art. 7, rilevando innanzitutto come con la
disposizione in esame si sia estesa la possibilita' di edilizia
convenzionata che adesso puo' estendersi agli interventi di edilizia
abitativa su aree lasciate nella libera disponibilita' dei privati.
quest' ultimi avevano diritto qualora si avvalgano della facolta' di
optare per il regime del convenzionamento a veder ridotto il
contributo afferente la concessione ai soli oneri di urbanizzazione.
l' a. si sofferma in particolare sulla natura giuridica della
convenzione edilizia, evidenziandone da una parte l' elemento
autoritativo (modello di utilizzazione del territorio) e dall' altra
l' elemento piu' propriamente convenzionale (assunzione di obblighi
da parte del privato preordinati alla realizzazione del modello). la
natura pattizia del meccanismo non pregiudica secondo l' a. il valore
precettivo della convenzione e neppure la sua efficacia erga omnes,
cioe' nei confronti di tutti coloro che sono convenuti nel programma
delineato dall' atto. nel definire la possibile estensione del regime
del convenzionamento l' a. afferma che non si possono
prioristicamente escludere da questo interventi edilizi tesi alla
costruzione di abitazioni destinate all' uso diretto (casa singola
condominio precostituito). l' a. si sofferma poi sul comma 2 che
prevede la possibilita' per il privato di chiedere di essere ammesso
ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione, rilevando come
tale possibilita' non assurga mai a vero e proprio diritto. l'
ammissione all' esecuzione diretta dovra' essere condizionata, come
afferma la norma, da cautele particolari: definizione vincolante
delle opere da eseguire, termini precisi, garanzie finanziarie. se l'
obbligato non adempie il comune potra' ricorrere all' a.g.o. oppure
sostituirsi al concessionario coprendo le spese con le garanzie
prestate. il comune potra' altresi' pretendere la realizzazione delle
opere da ogni eventuale successivo acquirente delle abitazioni. l' a.
si sofferma anche sulle questioni attinenti la competenza transitoria
dei comuni (comma 3) per la formazione delle convenzioni-tipo,
affermando in particolare che il consiglio comunale dovra', sia nel
caso di convenzione vera e propria, sia in quello in cui il privato
abbia assunto unilateralmente gli obblighi previsti dalla convenzione
tipo, operare il controllo sulla rispondenza dell' atto allo schema
generale predisposto nel primo caso sotto forma di autorizzazione,
nel secondo di approvazione. il particolare regime di pubblicita'
previsto dall' u.c. si giustifica, secondo l' a. tenendo presente la
natura precettiva dell' atto, e mira ad assicurare la conoscibilita'
del regime giuridico del bene quale oggetto di un diritto
predeterminato nei modi di godimento, di utilizzazione, di
negoziazione.
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