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135515
IDG800602039
80.06.02039 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
liserre antonio
commento all' art. 7 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Nuove leggi civ., an. 1 (1978), fasc. 1, pag. 67-72
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18203
nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977 n. 10, l' a. prende in esame l' art. 7, rilevando innanzitutto come con la disposizione in esame si sia estesa la possibilita' di edilizia convenzionata che adesso puo' estendersi agli interventi di edilizia abitativa su aree lasciate nella libera disponibilita' dei privati. quest' ultimi avevano diritto qualora si avvalgano della facolta' di optare per il regime del convenzionamento a veder ridotto il contributo afferente la concessione ai soli oneri di urbanizzazione. l' a. si sofferma in particolare sulla natura giuridica della convenzione edilizia, evidenziandone da una parte l' elemento autoritativo (modello di utilizzazione del territorio) e dall' altra l' elemento piu' propriamente convenzionale (assunzione di obblighi da parte del privato preordinati alla realizzazione del modello). la natura pattizia del meccanismo non pregiudica secondo l' a. il valore precettivo della convenzione e neppure la sua efficacia erga omnes, cioe' nei confronti di tutti coloro che sono convenuti nel programma delineato dall' atto. nel definire la possibile estensione del regime del convenzionamento l' a. afferma che non si possono prioristicamente escludere da questo interventi edilizi tesi alla costruzione di abitazioni destinate all' uso diretto (casa singola condominio precostituito). l' a. si sofferma poi sul comma 2 che prevede la possibilita' per il privato di chiedere di essere ammesso ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione, rilevando come tale possibilita' non assurga mai a vero e proprio diritto. l' ammissione all' esecuzione diretta dovra' essere condizionata, come afferma la norma, da cautele particolari: definizione vincolante delle opere da eseguire, termini precisi, garanzie finanziarie. se l' obbligato non adempie il comune potra' ricorrere all' a.g.o. oppure sostituirsi al concessionario coprendo le spese con le garanzie prestate. il comune potra' altresi' pretendere la realizzazione delle opere da ogni eventuale successivo acquirente delle abitazioni. l' a. si sofferma anche sulle questioni attinenti la competenza transitoria dei comuni (comma 3) per la formazione delle convenzioni-tipo, affermando in particolare che il consiglio comunale dovra', sia nel caso di convenzione vera e propria, sia in quello in cui il privato abbia assunto unilateralmente gli obblighi previsti dalla convenzione tipo, operare il controllo sulla rispondenza dell' atto allo schema generale predisposto nel primo caso sotto forma di autorizzazione, nel secondo di approvazione. il particolare regime di pubblicita' previsto dall' u.c. si giustifica, secondo l' a. tenendo presente la natura precettiva dell' atto, e mira ad assicurare la conoscibilita' del regime giuridico del bene quale oggetto di un diritto predeterminato nei modi di godimento, di utilizzazione, di negoziazione.
art. 7 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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