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135516
IDG800602040
80.06.02040 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
liserre antonio
commento all' art. 8 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Nuove leggi civ., an. 1 (1978), fasc. 1, pag. 72-77
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18203
nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977 n. 10, l' a. esamina l' art. 8 della stessa evidenziando in primo luogo la inderogabilita' delle disposizioni in esso contenute: le regioni potranno esercitare il loro potere discrezionale circa l' adozione della convenzione tipo nei limiti emergenti dalla norma in esame. la competenza a deliberare sulla convenzione, nel silenzio della legge, deve ritenersi secondo l' a. del consiglio regionale. rimane invece impregiudicata la questione relativa alla forma (legge o atto amministrativo) che l' approvazione della convenzione deve rivestire. l' a. esamina in secondo luogo gli elementi che la regione deve tener presenti per la formazione della convenzione. relativamente al punto a) laddove ancora manchino specifiche normative regionali, possono valere elementi tipologici e caratteristiche costruttive determinate (intanto) dai comuni. riguardo al punto b) l' a. premesso che il prezzo di cessione risulta dalla somma di oneri concernenti il costo di costruzione, di acquisizione delle aree, delle opere di urbanizzazione etc, osserva che la definizione delle voci suddette andra' effettuata sulla base dei criteri indicati dalla legge in esame, tranne che per l' ipotesi di determinazione del costo di costruzione: una determinazione "autonoma" di tale costo sarebbe, secondo l' a., piu' adeguata a consentire il raggiungimento di un equilibrio tra qualita' del prodotto e remunerazione dell' investimento. la voce riguardante le spese generali, che concorre a formare il prezzo di cessione, dovra' comprendere le spese promozionali e tecniche, l' utile commerciale, il costo di prefinanzianamento etc.. riguardo il punto c) l' a. sottolinea i problemi di coordinamento destinati a sorgere con l' introduzione del c.d. regime di equo canone. l' a. osserva poi come il prezzo di cessione e il canone di locazione siano vincolanti anche per gli aventi causa del concessionario che ha stipulato la convenzione, e che le variazioni degli indici istat (comma 4) non comporta la necessita' di mutamento della convenzione. infine l' a. sostiene che alle regioni deve attribuirsi la facolta' di aggiungere alla convenzione tipo altre clausole non incompatibili con quelle determinate dalla legge, come ad esempio termini di prescrizione per l' esecuzione dei lavori, controlli sugli stessi, garanzie del concessionario e penali a carico di questi per la eventuale violazione degli obblighi assunti, utenze particolari per gli alloggi, ecc..
art. 8 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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