| nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977 n. 10,
l' a. esamina l' art. 8 della stessa evidenziando in primo luogo la
inderogabilita' delle disposizioni in esso contenute: le regioni
potranno esercitare il loro potere discrezionale circa l' adozione
della convenzione tipo nei limiti emergenti dalla norma in esame. la
competenza a deliberare sulla convenzione, nel silenzio della legge,
deve ritenersi secondo l' a. del consiglio regionale. rimane invece
impregiudicata la questione relativa alla forma (legge o atto
amministrativo) che l' approvazione della convenzione deve rivestire.
l' a. esamina in secondo luogo gli elementi che la regione deve tener
presenti per la formazione della convenzione. relativamente al punto
a) laddove ancora manchino specifiche normative regionali, possono
valere elementi tipologici e caratteristiche costruttive determinate
(intanto) dai comuni. riguardo al punto b) l' a. premesso che il
prezzo di cessione risulta dalla somma di oneri concernenti il costo
di costruzione, di acquisizione delle aree, delle opere di
urbanizzazione etc, osserva che la definizione delle voci suddette
andra' effettuata sulla base dei criteri indicati dalla legge in
esame, tranne che per l' ipotesi di determinazione del costo di
costruzione: una determinazione "autonoma" di tale costo sarebbe,
secondo l' a., piu' adeguata a consentire il raggiungimento di un
equilibrio tra qualita' del prodotto e remunerazione dell'
investimento. la voce riguardante le spese generali, che concorre a
formare il prezzo di cessione, dovra' comprendere le spese
promozionali e tecniche, l' utile commerciale, il costo di
prefinanzianamento etc.. riguardo il punto c) l' a. sottolinea i
problemi di coordinamento destinati a sorgere con l' introduzione del
c.d. regime di equo canone. l' a. osserva poi come il prezzo di
cessione e il canone di locazione siano vincolanti anche per gli
aventi causa del concessionario che ha stipulato la convenzione, e
che le variazioni degli indici istat (comma 4) non comporta la
necessita' di mutamento della convenzione. infine l' a. sostiene che
alle regioni deve attribuirsi la facolta' di aggiungere alla
convenzione tipo altre clausole non incompatibili con quelle
determinate dalla legge, come ad esempio termini di prescrizione per
l' esecuzione dei lavori, controlli sugli stessi, garanzie del
concessionario e penali a carico di questi per la eventuale
violazione degli obblighi assunti, utenze particolari per gli
alloggi, ecc..
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