| nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977 n. 10,
l' a. esamina l' art. 9 della stessa rilevando innanzitutto la
estrema eterogeneita' delle ipotesi ivi previste e la conseguente
impossibilita' di trovare una ratio comune alle ipotesi stesse. l'
elencazione contenuta nella norma e' comunque, secondo l' a.,
assolutamente tassativa ed esclude il ricorso all' analogia. l'
ambito di applicazione della norma non deve peraltro, ritenersi
limitato all' edilizia propriamente residenziale, ma esteso anche ad
opere impianti e fabbricati non destinati a residenza. riguardo la
lett. a) della norma in esame l' a. rileva come questa sia relativa
ad ogni tipo di trasformazione ai sensi dell' art. 1 sempre che l'
opera sia realizzata in zona agricola, e sia strumentale allo
sfruttamento agricolo del fondo e che il concessionario sia
imprenditore agricolo. riguardo alla lett. c) l' a. premesso il
rilievo che in questo caso non si ha concessione gratuita, ma
limitazione del contributo ad una parte degli oneri di urbanizzazione
in virtu' di un regime di convenzionamento, esamina le condizioni cui
e' subordinato tale beneficio e le differenze di questa ipotesi con
quella espressa all' art. 7. relativamente alla lett. c) l' a. dopo
aver messo in evidenza la duplicita' di disposizioni ivi contenute
(gratuita' della concessione per gli interventi di straordinaria
amministrazione, esonero dalla concessione per la manutenzione
ordinaria), si sofferma sui criteri di distinzione tra atti di
straordinaria e ordinaria manutenzione. la lett. d) e' da riferirsi,
secondo l' a. non gia' ad un edificio abitato di fatto da una sola
famiglia, ma all' edificio architettato e costruito in relazione alle
esigenze di un nucleo familiare. l' a. si sofferma altresi' sulla
lett. f) disciplinante una ipotesi di cessione gratuita assai
importante: la norma si applica oltre che alle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e abitative, a tutti quegli
interventi edilizi di carattere industriale, commerciale etc. posti
in essere da enti pubblici (ma anche da privati i cui fini siano di
interesse generale) che siano destinati a soddisfare l' interesse
pubblico. il disposto del comma 2 della norma in esame si giustifica
secondo l' a. tenendo presente il fatto che la concessione demaniale
e' gia' onerosa e che il concessionario intervenendo sui beni dello
stato, non si avvantaggia dal plusvalore derivante dalla
realizzazione dell' opera. in ultimo l' a. esamina l' ultimo comma
con riferimento agli artt. 29 e 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150, all'
art. 81 d.p.r. 24 luglio 1977 e all' art. 81 comma 3 d.p.r. 616 del
1977.
| |