| nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977 n. 10,
l' a. esamina l' art. 11 della stessa, rilevando in primo luogo la
difficolta' a rintracciare l' esatto significato della espressione
"atto del rilascio", non essendo chiaro se con questo debba
intendersi il momento dell' emanazione del provvedimento o quello
della notificazione dello stesso: l' a. propende per quest' ultimo
significato. l' a. afferma poi come il mancato pagamento del
contributo non possa determinare la illegittimita', l' annullamento o
la revoca della concessione, ed esclude altresi' che il pagamento
debba vedersi come una condizione sospensiva dell' efficacia della
concessione. riguardo la possibilita' di esecuzione diretta delle
opere da parte del concessionario l' a. afferma che questa riguarda
solo le opere di urbanizzazione primaria e che la richiesta debba
farsi, in mancanza di specificazione da parte del legislatore, prima
del rilascio della concessione. il comune, a seguito della richiesta,
determinera' le opere da eseguire, le modalita' di esecuzione e
richiedera' le garanzie opportune. se la concessione viene
trasferita, il vecchio concessionario, sostiene l' a., sara'
obbligato in solido col nuovo se non chiede al comune la liberazione.
nel caso che il privato sia inadempiente si puo' ipotizzare una
sostituzione del comune al concessionario se questi abbia prestato
garanzie; le eventuali controversie sull' inadempimento saranno di
competenza della a.g.o. trattandosi di un vero e proprio rapporto
obbligatorio. in relazione alla quota di contributo ex art. 6
richiamata dal comma 2 art. in esame, l' a. sostiene che trattasi di
un presupposto di validita' della concessione e che la determinazione
della quota dev' essere contenuta proprio nel provvedimento di
rilascio della concessione. l' eventuale impugnazione davanti al
t.a.r. non sospendera' peraltro l' efficacia della concessione. in
ultimo l' a. esamina gli effetti, riguardo al contributo versato,
dell' eventuale annullamento della concessione o della decadenza da
questa in riferimento anche alle sanzioni previste dall' art. 15
comma 9: se vi e' il provvedimento che ordina la riduzione in
pristino (non basta il semplice annullamento) il concessionario
potra' ripetere il contributo eventualmente versato. se non vi e'
possibilita' di riduzione in pristino non ci sara' diritto alla
ripetizione e sara' applicata la sanzione pecuniaria. la decadenza
dalla concessione non elimina, secondo l' a., l' obbligo di versare
l' intero contributo e di conseguenza non produce il diritto alla
ripetizione.
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