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135520
IDG800602044
80.06.02044 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carnevali ugo
commento all' art. 11 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Nuove leggi civ., an. 1 (1978), fasc. 1, pag. 93-97
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1822
nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977 n. 10, l' a. esamina l' art. 11 della stessa, rilevando in primo luogo la difficolta' a rintracciare l' esatto significato della espressione "atto del rilascio", non essendo chiaro se con questo debba intendersi il momento dell' emanazione del provvedimento o quello della notificazione dello stesso: l' a. propende per quest' ultimo significato. l' a. afferma poi come il mancato pagamento del contributo non possa determinare la illegittimita', l' annullamento o la revoca della concessione, ed esclude altresi' che il pagamento debba vedersi come una condizione sospensiva dell' efficacia della concessione. riguardo la possibilita' di esecuzione diretta delle opere da parte del concessionario l' a. afferma che questa riguarda solo le opere di urbanizzazione primaria e che la richiesta debba farsi, in mancanza di specificazione da parte del legislatore, prima del rilascio della concessione. il comune, a seguito della richiesta, determinera' le opere da eseguire, le modalita' di esecuzione e richiedera' le garanzie opportune. se la concessione viene trasferita, il vecchio concessionario, sostiene l' a., sara' obbligato in solido col nuovo se non chiede al comune la liberazione. nel caso che il privato sia inadempiente si puo' ipotizzare una sostituzione del comune al concessionario se questi abbia prestato garanzie; le eventuali controversie sull' inadempimento saranno di competenza della a.g.o. trattandosi di un vero e proprio rapporto obbligatorio. in relazione alla quota di contributo ex art. 6 richiamata dal comma 2 art. in esame, l' a. sostiene che trattasi di un presupposto di validita' della concessione e che la determinazione della quota dev' essere contenuta proprio nel provvedimento di rilascio della concessione. l' eventuale impugnazione davanti al t.a.r. non sospendera' peraltro l' efficacia della concessione. in ultimo l' a. esamina gli effetti, riguardo al contributo versato, dell' eventuale annullamento della concessione o della decadenza da questa in riferimento anche alle sanzioni previste dall' art. 15 comma 9: se vi e' il provvedimento che ordina la riduzione in pristino (non basta il semplice annullamento) il concessionario potra' ripetere il contributo eventualmente versato. se non vi e' possibilita' di riduzione in pristino non ci sara' diritto alla ripetizione e sara' applicata la sanzione pecuniaria. la decadenza dalla concessione non elimina, secondo l' a., l' obbligo di versare l' intero contributo e di conseguenza non produce il diritto alla ripetizione.
art. 11 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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