| nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977 n. 10,
l' a. esamina l' art. 10 asserendo innanzitutto che dalla portata
della norma sono escluse le opere relative ad imprese agricole, a
quelle di interesse generale ex art. 9, comma i lett. f), g), e
quelle previste dagli artt. 4 comma 2 e 9 comma 3. l' oggetto della
disciplina in esame risulta percio' chiaro e cioe' la costruzione di
opere per l' esercizio di attivita' private per la realizzazione di
interessi privati. il legislatore ha inteso, attraverso l'
imposizione del contributo previsto dalla norma in esame, evitare che
sulla collettivita' ricadesse l' intero costo delle "diseconomie
esterne" che gli interventi comportano. in relazione al comma 1 l' a.
afferma in primo luogo che l' espressione "costruzioni o impianti"
abbraccia oltre ai nuovi interventi, anche quelli su costruzioni gia'
esistenti; in secondo luogo che ai sensi della norma in esame per
attivita' industriale deve intendersi quella diretta alla produzione
o trasformazione di beni o servizi che si eserciti per il tramite di
impianti meccanici e per la quale sorga il problema dello smaltimento
delle scorie e della sistemazione dei luoghi; in terzo luogo che la
norma riguarda sia l' attivita' di "trasformazione" che quella di
"produzione" di beni. sempre riguardo al comma 1 l' a. afferma che in
relazione agli oneri ivi previsti e' applicabile l' art. 11 comma 1 e
diviene cosi' possibile l' esecuzione diretta delle opere, comprese
quelle inerenti al trattamento e smaltimento dei rifiuti e alla
sistemazione dei luoghi. l' a. si sofferma poi sulla nozione di
attivita' "turistica" ai sensi del comma 2: questa risulta delineata
dalle leggi amministrative che si collegano al fenomeno economico del
turismo. l' attivita' commerciale e' invece quella diretta alla
intermediazione dei beni, direzionale e' infine quell' attivita'
diretta all' amministrazione delle imprese. l' a. si sofferma poi sui
problemi attinenti la determinazione del contributo inerente al costo
di costruzione delle opere relative alle attivita' indicate nel comma
2 rilevando innanzitutto la ratio della competenza comunale: l' ente
territoriale periferico meglio puo' valutare e selezionare l'
attivita' turistica, commerciale e direzionale che appare
caratterizzata da una differenziazione strutturale e tipologica
accentuata e capillare. il limite minimo dell' aliquota da calcolarsi
sul costo di costruzione, non indicato dal legislatore, sara',
secondo l' a., quello del 5% previsto per l' edilizia abitativa. il
costo base sara' quello documentato al momento della domanda di
concessione. in ultimo l' a. afferma che anche la modificazione di
destinazione d' uso, in relazione alle attivita' indicate nella
norma, e' soggetta all' onere della concessione, anche quando tale
mutamento non sia connesso alla realizzazione di opere o interventi
edilizi.
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