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135521
IDG800602045
80.06.02045 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
iudica giovanni
commento all' art. 10 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Nuove leggi civ., an. 1 (1978), fasc. 1, pag. 87-93
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1822
nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977 n. 10, l' a. esamina l' art. 10 asserendo innanzitutto che dalla portata della norma sono escluse le opere relative ad imprese agricole, a quelle di interesse generale ex art. 9, comma i lett. f), g), e quelle previste dagli artt. 4 comma 2 e 9 comma 3. l' oggetto della disciplina in esame risulta percio' chiaro e cioe' la costruzione di opere per l' esercizio di attivita' private per la realizzazione di interessi privati. il legislatore ha inteso, attraverso l' imposizione del contributo previsto dalla norma in esame, evitare che sulla collettivita' ricadesse l' intero costo delle "diseconomie esterne" che gli interventi comportano. in relazione al comma 1 l' a. afferma in primo luogo che l' espressione "costruzioni o impianti" abbraccia oltre ai nuovi interventi, anche quelli su costruzioni gia' esistenti; in secondo luogo che ai sensi della norma in esame per attivita' industriale deve intendersi quella diretta alla produzione o trasformazione di beni o servizi che si eserciti per il tramite di impianti meccanici e per la quale sorga il problema dello smaltimento delle scorie e della sistemazione dei luoghi; in terzo luogo che la norma riguarda sia l' attivita' di "trasformazione" che quella di "produzione" di beni. sempre riguardo al comma 1 l' a. afferma che in relazione agli oneri ivi previsti e' applicabile l' art. 11 comma 1 e diviene cosi' possibile l' esecuzione diretta delle opere, comprese quelle inerenti al trattamento e smaltimento dei rifiuti e alla sistemazione dei luoghi. l' a. si sofferma poi sulla nozione di attivita' "turistica" ai sensi del comma 2: questa risulta delineata dalle leggi amministrative che si collegano al fenomeno economico del turismo. l' attivita' commerciale e' invece quella diretta alla intermediazione dei beni, direzionale e' infine quell' attivita' diretta all' amministrazione delle imprese. l' a. si sofferma poi sui problemi attinenti la determinazione del contributo inerente al costo di costruzione delle opere relative alle attivita' indicate nel comma 2 rilevando innanzitutto la ratio della competenza comunale: l' ente territoriale periferico meglio puo' valutare e selezionare l' attivita' turistica, commerciale e direzionale che appare caratterizzata da una differenziazione strutturale e tipologica accentuata e capillare. il limite minimo dell' aliquota da calcolarsi sul costo di costruzione, non indicato dal legislatore, sara', secondo l' a., quello del 5% previsto per l' edilizia abitativa. il costo base sara' quello documentato al momento della domanda di concessione. in ultimo l' a. afferma che anche la modificazione di destinazione d' uso, in relazione alle attivita' indicate nella norma, e' soggetta all' onere della concessione, anche quando tale mutamento non sia connesso alla realizzazione di opere o interventi edilizi.
art. 10 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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