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135522
IDG800602046
80.06.02046 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
travi aldo
commento all' art. 19 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Nuove leggi civ., an. 1 (1978), fasc. 1, pag. 143-145
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18201
nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977 n. 10 l' a. esamina l' art. 19 della stessa, rilevando in primo luogo come questa disposizione chiaramente affermi che la disciplina introdotta dall' art. 14 l. n. 10 non interferisce sugli atti gia' compiuti nei procedimenti rispetto ai quali la determinazione dell' indennita' sia divenuta definitiva, ovvero non impugnabile, o sia stata decisa con sentenza passata in giudicato. alquanto piu' dubbia e' invece l' interpretazione della norma nel caso in cui l' indennita' al momento dell' entrata in vigore della legge non sia ancora definita in uno dei modi suddetti. a questo proposito l' a. afferma, criticando una contraria dottrina, che la norma in esame non abroga automaticamente gli atti compiuti nel procedimento, ma che, in base al principio del tempus regit actum del quale l' art. 19 e' applicazione, questi debbono ritenersi pienamente validi, considerando anche che l' art. 14 fornisce una disciplina solo parzialmente innovativa (istituzione della commissione provinciale e revisione dei coefficienti). naturalmente l' efficacia immediata della l. n. 10 rispetto agli atti da compiere dopo la sua entrata in vigore comporta che ogni atto dovra' essere emanato nel rispetto dei criteri previsti dalla nuova legge.
art. 19 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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