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| IDG800602046 | |
| 80.06.02046 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| travi aldo
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| commento all' art. 19 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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| Nuove leggi civ., an. 1 (1978), fasc. 1, pag. 143-145
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d18201
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| nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977 n. 10
l' a. esamina l' art. 19 della stessa, rilevando in primo luogo come
questa disposizione chiaramente affermi che la disciplina introdotta
dall' art. 14 l. n. 10 non interferisce sugli atti gia' compiuti nei
procedimenti rispetto ai quali la determinazione dell' indennita' sia
divenuta definitiva, ovvero non impugnabile, o sia stata decisa con
sentenza passata in giudicato. alquanto piu' dubbia e' invece l'
interpretazione della norma nel caso in cui l' indennita' al momento
dell' entrata in vigore della legge non sia ancora definita in uno
dei modi suddetti. a questo proposito l' a. afferma, criticando una
contraria dottrina, che la norma in esame non abroga automaticamente
gli atti compiuti nel procedimento, ma che, in base al principio del
tempus regit actum del quale l' art. 19 e' applicazione, questi
debbono ritenersi pienamente validi, considerando anche che l' art.
14 fornisce una disciplina solo parzialmente innovativa (istituzione
della commissione provinciale e revisione dei coefficienti).
naturalmente l' efficacia immediata della l. n. 10 rispetto agli atti
da compiere dopo la sua entrata in vigore comporta che ogni atto
dovra' essere emanato nel rispetto dei criteri previsti dalla nuova
legge.
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| art. 19 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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