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135523
IDG800602047
80.06.02047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
schlesinger piero
commento all' art. 21 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Nuove leggi civ., an. 1 (1978), fasc. 1, pag. 146-147
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d182
nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977, n. 10, l' a. prende in esame l' art. 21 della legge stessa. riguardo al comma 1 l' a. illustra la disciplina contenuta nelle leggi 18 dicembre 1973, n. 880 riguardante la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, e 2 agosto 1975, n. 393 sulla localizzazione delle centrali elettro nucleari e la produzione e l' impiego di energia elettrica, soffermandosi sull' art. 5 comma 5 discriminante il provvedimento regionale (o in via sostitutiva del cipe) di localizzazione che sostituisce ai sensi dell' art. 4 comma 7 della stessa legge la licenza edilizia, e sull' art. 15 che disciplina il contributo che l' enel e' tenuto a corrispondere ai comuni per le opere di urbanizzazione. col comma 2 dell' articolo in esame, sostiene l' a., il legislatore ha inteso evitare il dubbio di una automatica ed integrale abrogazione della l. 17 agosto 1942 n. 1150, ma risulta discutibile, conclude l' a., l' opportunita' di un salvataggio parziale che rigetta sull' interprete i rischi dell' accertamento della "compatibilita'" delle vecchie norme con le nuove.
art. 21 l. 28 gennaio 1977, n. 10
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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