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| IDG800602047 | |
| 80.06.02047 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| schlesinger piero
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| commento all' art. 21 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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| Nuove leggi civ., an. 1 (1978), fasc. 1, pag. 146-147
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d182
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| nell' ambito del commento alle norme della l. 28 gennaio 1977, n. 10,
l' a. prende in esame l' art. 21 della legge stessa. riguardo al
comma 1 l' a. illustra la disciplina contenuta nelle leggi 18
dicembre 1973, n. 880 riguardante la localizzazione degli impianti
per la produzione di energia elettrica, e 2 agosto 1975, n. 393 sulla
localizzazione delle centrali elettro nucleari e la produzione e l'
impiego di energia elettrica, soffermandosi sull' art. 5 comma 5
discriminante il provvedimento regionale (o in via sostitutiva del
cipe) di localizzazione che sostituisce ai sensi dell' art. 4 comma 7
della stessa legge la licenza edilizia, e sull' art. 15 che
disciplina il contributo che l' enel e' tenuto a corrispondere ai
comuni per le opere di urbanizzazione. col comma 2 dell' articolo in
esame, sostiene l' a., il legislatore ha inteso evitare il dubbio di
una automatica ed integrale abrogazione della l. 17 agosto 1942 n.
1150, ma risulta discutibile, conclude l' a., l' opportunita' di un
salvataggio parziale che rigetta sull' interprete i rischi dell'
accertamento della "compatibilita'" delle vecchie norme con le nuove.
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| art. 21 l. 28 gennaio 1977, n. 10
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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