Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


135530
IDG800602096
80.06.02096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
camarda guido
profili di illegittimita' costituzionale dell' art. 943 cod. nav., dell' art. 22 della convenzione di varsavia e dell' art. 11 del protocollo dell' aja
Dir. aereo, an. 18 (1979), fasc. 69-72, pag. 1-16
d93435; d9383
tra i vari tentativi di porre rimedio all' ineguatezza della disciplina interna e internazionale in tema di responsabilita' e risarcimento nel trasporto aereo di persone, e' da annoverarsi l' ordinanza di remissione alla corte costituzionale del 27 dicembre 1978. in cui il giudice a quo avanza il dubbio d' illegittimita' costituzionale degli artt. 943 c.nav. , 22 conv. di varsavia, 11 prot. dell' aja per contrasto con gli artt. 2 e 3 cost.. considerando le maggiori garanzie risarcitorie offerte ai passeggeri marittimi e terrestri, e l' assenza, nell' attuale situazione storica ed economica, d' una logica giustificazione di questa diversita' di trattamento a danno dei passeggeri aeronautici, si puo' ritenere fondato il dubbio di violazione del principio d' uguaglianza enunziato dall' art. 3 cost.. meno convincente e' invece la presunta violazione dell' art. 2 cost.. per superare efficacemente la crisi dell' attuale sistema di responsabilita' per danni nel trasporto aereo di persone, e' auspicabile la sostituzione del principio tradizionale della responsabilita' per colpa con il sistema di responsabilita' oggettiva basata sul rischio d' impresa, che gia' ha trovato applicazione in varie materie. in questo senso si orienta la convenzione di guatemala del 1971, non ancora ratificata dall' italia, in un tentativo di superamento delle piu' criticate disposizioni della convenzione di varsavia e del protocollo dell' aja
art. 2 cost. art. 3 cost. art. 24 cost. art. 943 c. nav. art. 22 conv. varsavia 1929 art. 11 prot. aja 1955
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati