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| IDG800602096 | |
| 80.06.02096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| camarda guido
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| profili di illegittimita' costituzionale dell' art. 943 cod. nav.,
dell' art. 22 della convenzione di varsavia e dell' art. 11 del
protocollo dell' aja
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| Dir. aereo, an. 18 (1979), fasc. 69-72, pag. 1-16
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| d93435; d9383
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| tra i vari tentativi di porre rimedio all' ineguatezza della
disciplina interna e internazionale in tema di responsabilita' e
risarcimento nel trasporto aereo di persone, e' da annoverarsi l'
ordinanza di remissione alla corte costituzionale del 27 dicembre
1978. in cui il giudice a quo avanza il dubbio d' illegittimita'
costituzionale degli artt. 943 c.nav. , 22 conv. di varsavia, 11
prot. dell' aja per contrasto con gli artt. 2 e 3 cost.. considerando
le maggiori garanzie risarcitorie offerte ai passeggeri marittimi e
terrestri, e l' assenza, nell' attuale situazione storica ed
economica, d' una logica giustificazione di questa diversita' di
trattamento a danno dei passeggeri aeronautici, si puo' ritenere
fondato il dubbio di violazione del principio d' uguaglianza
enunziato dall' art. 3 cost.. meno convincente e' invece la presunta
violazione dell' art. 2 cost.. per superare efficacemente la crisi
dell' attuale sistema di responsabilita' per danni nel trasporto
aereo di persone, e' auspicabile la sostituzione del principio
tradizionale della responsabilita' per colpa con il sistema di
responsabilita' oggettiva basata sul rischio d' impresa, che gia' ha
trovato applicazione in varie materie. in questo senso si orienta la
convenzione di guatemala del 1971, non ancora ratificata dall'
italia, in un tentativo di superamento delle piu' criticate
disposizioni della convenzione di varsavia e del protocollo dell' aja
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| art. 2 cost.
art. 3 cost.
art. 24 cost.
art. 943 c. nav.
art. 22 conv. varsavia 1929
art. 11 prot. aja 1955
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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