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135537
IDG800602103
80.06.02103 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
riguzzi maurizio
in tema di responsabilita' del vettore aereo per perdita di bagaglio consegnato
nota a cass. sez. iii civ. 16 marzo 1977, n. 1055
Dir. aereo, an. 18 (1979), fasc. 69-72, pag. 179-192
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d93431; d93435
la norma di rinvio contenuta nell' art. 945 c. nav. estende alla responsabilita' del vettore per perdita di bagaglio consegnatogli la disciplina della responsabilita' per il trasporto di merci, che poggia sugli artt. 951 e 952 c. nav.: i caratteri fondamentali di tale disciplina consistono nel prevedere una presunzione semplice di responsabilita' a carico del vettore e nel fissare un limite massimo di risarcimento, valicabile solo ove il danneggiato riesca a provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti. a questa disciplina la cassazione fa costante riferimento nella sua sentenza. in essa sostiene, tra l' altro, con una opinabile argomentazione, che il risarcimento del danno da perdita di cose trasportate dev' essere considerato come debito di valore e non di valuta.
art. 945 c. nav. art. 951 c. nav. art. 952 c. nav.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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