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135538
IDG800602104
80.06.02104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
chiomenti filippo
principi cambiari o principi "generali" per regolare l' opponibilita' della revoca di procura cambiaria al terzo possessore di un titolo cambiario emesso o girato dal rappresentante revocato?
nota a cass. 2 marzo 1978, n. 1045
Riv. dir. comm., an. 77 (1979), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 55-70
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3140; d300062
la sentenza commentata affronta il problema se nell' ipotesi di difetto sopravvenuto di rappresentanza trovi luogo, in sede di titoli di credito, il disposto dell' art. 1396 c.c. o, qualora il preteso rappresentato sia un imprenditore commerciale, quello degli artt. 2207, 2385, 2457 bis e 2457 ter c.c.. confrontando la normativa negoziale da quella cartolare emergono due sistemi differenti: per la prima l' opponibilita' del difetto sopravvenuto di rappresentanza al terzo e' subordinata alla sua conoscenza effettiva; nel sistema cartolare non si guarda allo stato soggettivo del possessore del titolo di credito, bensi' all' effettiva o meno sussistenza del potere rappresentativo: assolutezza dell' eccezione del difetto di rappresentanza. per la sentenza qui commentata, invece, l' assolutezza dell' eccezione cartolare di difetto di rappresentanza non sarebbe un' applicazione del principio ispiratore del sistema dei titoli di credito, bensi' rappresenterebbe un' eccezione a tale principio, che la sentenza ravvisa nella tutela dell' affidamento di buona fede del terzo possessore nella dichiarazione cartolare. l' a. non condivide tale interpretazione in quanto egli sostiene che si debba prendere le mosse dalla norma di diritto cartolare (art. 1993, comma 1, c.c.) della assolutezza dell' eccezione di difetto di rappresentanza: l' assolutezza comporta che l' eccezione e' opponibile a qualunque possessore, qualunque sia il suo stato soggettivo. d' altra parte, poiche' l' assolutezza dell' eccezione di difetto di rappresentanza trova fondamento nella mancanza di ogni collegamento del titolo al preteso obbligato, si deduce che l' eccezione non si giustifica quando l' atto del falsus procurator e' dipeso da una negligente organizzazione della sfera giuridica del rappresentato. anche l' inopponibilita' determinata dalla negligenza e' assoluta, ossia vale nei confronti di tutti i possessori prescindendo dalla ignoranza o conoscenza del possessore del titolo.
art. 1396 c.c. art. 1398 c.c. art. 2207 c.c. art. 2385 c.c. art. 2457 bis c.c. art. 2457 ter c.c. art. 1993 c.c. art. 11 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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