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| IDG800602104 | |
| 80.06.02104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| chiomenti filippo
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| principi cambiari o principi "generali" per regolare l' opponibilita'
della revoca di procura cambiaria al terzo possessore di un titolo
cambiario emesso o girato dal rappresentante revocato?
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| nota a cass. 2 marzo 1978, n. 1045
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| Riv. dir. comm., an. 77 (1979), fasc. 1-2, pt. 2, pag. 55-70
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d3140; d300062
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| la sentenza commentata affronta il problema se nell' ipotesi di
difetto sopravvenuto di rappresentanza trovi luogo, in sede di titoli
di credito, il disposto dell' art. 1396 c.c. o, qualora il preteso
rappresentato sia un imprenditore commerciale, quello degli artt.
2207, 2385, 2457 bis e 2457 ter c.c.. confrontando la normativa
negoziale da quella cartolare emergono due sistemi differenti: per la
prima l' opponibilita' del difetto sopravvenuto di rappresentanza al
terzo e' subordinata alla sua conoscenza effettiva; nel sistema
cartolare non si guarda allo stato soggettivo del possessore del
titolo di credito, bensi' all' effettiva o meno sussistenza del
potere rappresentativo: assolutezza dell' eccezione del difetto di
rappresentanza. per la sentenza qui commentata, invece, l'
assolutezza dell' eccezione cartolare di difetto di rappresentanza
non sarebbe un' applicazione del principio ispiratore del sistema dei
titoli di credito, bensi' rappresenterebbe un' eccezione a tale
principio, che la sentenza ravvisa nella tutela dell' affidamento di
buona fede del terzo possessore nella dichiarazione cartolare. l' a.
non condivide tale interpretazione in quanto egli sostiene che si
debba prendere le mosse dalla norma di diritto cartolare (art. 1993,
comma 1, c.c.) della assolutezza dell' eccezione di difetto di
rappresentanza: l' assolutezza comporta che l' eccezione e'
opponibile a qualunque possessore, qualunque sia il suo stato
soggettivo. d' altra parte, poiche' l' assolutezza dell' eccezione di
difetto di rappresentanza trova fondamento nella mancanza di ogni
collegamento del titolo al preteso obbligato, si deduce che l'
eccezione non si giustifica quando l' atto del falsus procurator e'
dipeso da una negligente organizzazione della sfera giuridica del
rappresentato. anche l' inopponibilita' determinata dalla negligenza
e' assoluta, ossia vale nei confronti di tutti i possessori
prescindendo dalla ignoranza o conoscenza del possessore del titolo.
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| art. 1396 c.c.
art. 1398 c.c.
art. 2207 c.c.
art. 2385 c.c.
art. 2457 bis c.c.
art. 2457 ter c.c.
art. 1993 c.c.
art. 11 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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