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135543
IDG800602110
80.06.02110 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cerrai alessandro
il principio di democrazia nella gestione dell' impresa cooperativa: prospettive desumibili dall' esperienza tedesca per la riforma legislativa italiana
comunicazione al convegno su "la riforma della legislazione sulle cooperative", ancona, 10-11 marzo 1978
Riv. dir. comm., an. 77 (1979), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 41-55
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31230
scopo dell' indagine: la ripartizione dei poteri gestori tra assemblea e consiglio di amministrazione nelle imprese cooperative. l' a. ritiene necessaria la separazione tra disciplina dell' esercizio dei poteri gestori nella cooperativa rispetto alla societa' per azioni. valutando l' esperienza tedesca, l' a. rivela che, l' evoluzione verificatasi in germania in ordine alla disciplina della gestione dell' impresa appare improntata al fondamento secondo cui la struttura della societa' cooperativa dovesse essere informata ai principi di reale democrazia. circa le modifiche al testo del genossenschaftsgesetz del 1898, si dibatteva il problema (con soluzioni opposte) se l' assemblea avrebbe dovuto continuare ad essere l' organo supremo della societa' cooperativa, oppure cedere tale posizione al vorstand (organo amministrativo). le norme sulla competenza dei due organi, contenuti nella novella del '73, vengono variamente interpretate dai giuristi tedeschi: secondo alcuni esse escludono la possibilita' per l' assemblea di impartire istruzioni all' organo amministrativo, secondo altri le cooperative di medio-piccole dimensioni, postulano un' ampia possibilita' di intervento dell' assemblea nell' attivita' gestoria; secondo altri ancora sono ammissibili tutte le forme di limitazioni statutarie al potere di direzione dell' impresa propria degli amministratori. secondo l' a., il sistema italiano puo' utilizzare le indicazioni dell' esperienza tedesca, ed in particolare sarebbe auspicabile che il legislatore affermi una competenza dell' assemblea in relazione al potere di indirizzo generale nella gestione dell' impresa; inoltre, stante il ruolo primario del consiglio di amministrazione nella gestione dell' impresa, il potere dell' assemblea deve essere auspicabilmente previsto con un carattere di discrezionalita'. sarebbe infine auspicabile la concessione da parte del legislatore della facolta' di introdurre limitazioni statutarie al potere del consiglio ed a favore dell' assemblea.
genossenschaftsgesetz 1898 (repubblica federale tedesca) genossenschaftswesen 1973 (repubblica federale tedesca)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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