| 135545 | |
| IDG800602113 | |
| 80.06.02113 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| de vecchis pietro
| |
| istituto della prorogatio. fondamento. limiti
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cass. 11 dicembre 1979, n. 6454
| |
| Banca borsa tit. cred., an. 43 (1980), fasc. 1, pt. 2, pag. 1-12
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d124
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' affermazione contenuta nella sentenza annotata, secondo cui la
prorogatio "lungi dal costituire espressione di un principio
generale.. puo' ricondursi solo a ben precise e individuate
disposizioni legislative dalla portata circoscritta all' ambito in
esse considerato" sovverte il consolidato indirizzo della
giurisprudenza amministrativa che ha sempre ritenuto essere un
principio generale che i poteri di amministrazione degli enti si
proroghino negli organi scaduti dalla carica fino a che la carica non
venga assunta dai successori. l' a. non concorda con le conclusioni
cui giunge la suprema corte per un motivo logico: e' indispensabile,
egli afferma, che sia sempre garantita la presenza di chi abbia la
titolarita' del potere di agire per conto della persona giuridica. in
secondo luogo, le motivazioni su cui si basa la conclusione della
corte, sembrano attenere piu' all' uso che si e' fatto dell' istituto
della prorogatio che non alla sua essenza. altro problema e' quello
riguardante i poteri che possono essere esercitati dagli
amministratori degli enti pubblici creditizi che operano in regime di
prorogatio. molte decisioni giurisprudenziali sembrano assai
limitative di tali poteri. l' a. non concorda con tale orientamento,
perche' dal momento che la prorogatio vuole evitare una soluzione di
continuita' nella gestione dell' ente, sarebbe contraddittorio dar
luogo a situazioni di carenza di potere. del resto, osserva sempre l'
a., la stessa giurisprudenza piu' restrittiva nel mentre afferma la
limitazione all' ordinaria amministrazione dei poteri degli organi
prorogati, ha contemporaneamente avvertito la necessita' di
prospettare una nozione di ordinaria amministrazione che non risulta
legata a schemi prefissati.
| |
| | |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |