Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


135546
IDG800602114
80.06.02114 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
spallanzani antonio
la disciplina dei rapporti tra residenti e non residenti nel vigente ordinamento valutario
d.l. 6 giugno 1956, n. 476
Banca borsa tit. cred., an. 43 (1980), fasc. 1, pt. 1, pag. 56-97
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1812
l' attuale ordinamento valutario sottopone i rapporti tra i residenti e i non residenti a due distinti vincoli di natura legislativa: la costituzione delle obbligazioni relative a tali rapporti e la loro esecuzione. innanzitutto e' subordinata al rilascio di un' autorizzazione amministrativa il compimento di atti idonei a produrre obbligazioni nei confronti dei non residenti. il divieto in questione concerne solo gli atti posti in essere dai residenti, per cui non rientrano nella previsione quelle obbligazioni a carico o favore di quest' ultimi che derivano da atti unilaterali di non residente. il legislatore ha mitigato il principio del divieto in questione, sottraendo ad esso una rilevante serie di negozi e cioe' i contratti di vendita di merci per l' esportazione; la cessione di beni di uso e prestazioni di servizi e le operazioni di investimento e disinvestimento di capitali esteri in italia. oltre a queste deroghe a carattere legislativo esistono nei confronti del divieto in questione, anche deroghe derivanti da autorizzazioni dell' amministrazione valutaria: es. autorizzazioni da parte del ministero del commercio con l' estero e del ministero del tesoro. l' autorita' valutaria ha stabilito i casi in cui i pagamenti da e per l' estero sono ammessi e determinato anche le modalita' in base alle quali tali pagamenti devono avvenire: la piu' importante consiste nell' obbligo per i residenti, che intendono trasferire o ricevere fondi e valori verso o dall' estero, di avvalersi dell' intermediazione della banca d' italia o di una banca agente. ai provvedimenti con cui viene disciplinata la fase esecutiva delle operazioni con l' estero, viene riconosciuta natura di autorizzazione: tali provvedimenti, mancando una specifica norma legislativa che imponga particolari forme di pubblicita', potranno essere portati a conoscenza dei destinatari con qualsiasi mezzo idoneo. l' autorizzazione valutaria costituisce un presupposto di legittimita' degli atti produttivi di obbligazioni. il potere dell' amministrazione di rimuovere i divieti valutari e' pressoche' assoluto: limite unico e' quello del perseguimento di fini pubblici. gli atti negoziali compiuti dai residenti senza la prescritta autorizzazione valutaria sono nulli.
d.l. 6 giugno 1956, n. 476
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati