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| IDG800602114 | |
| 80.06.02114 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| spallanzani antonio
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| la disciplina dei rapporti tra residenti e non residenti nel vigente
ordinamento valutario
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| d.l. 6 giugno 1956, n. 476
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| Banca borsa tit. cred., an. 43 (1980), fasc. 1, pt. 1, pag. 56-97
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1812
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| l' attuale ordinamento valutario sottopone i rapporti tra i residenti
e i non residenti a due distinti vincoli di natura legislativa: la
costituzione delle obbligazioni relative a tali rapporti e la loro
esecuzione. innanzitutto e' subordinata al rilascio di un'
autorizzazione amministrativa il compimento di atti idonei a produrre
obbligazioni nei confronti dei non residenti. il divieto in questione
concerne solo gli atti posti in essere dai residenti, per cui non
rientrano nella previsione quelle obbligazioni a carico o favore di
quest' ultimi che derivano da atti unilaterali di non residente. il
legislatore ha mitigato il principio del divieto in questione,
sottraendo ad esso una rilevante serie di negozi e cioe' i contratti
di vendita di merci per l' esportazione; la cessione di beni di uso e
prestazioni di servizi e le operazioni di investimento e
disinvestimento di capitali esteri in italia. oltre a queste deroghe
a carattere legislativo esistono nei confronti del divieto in
questione, anche deroghe derivanti da autorizzazioni dell'
amministrazione valutaria: es. autorizzazioni da parte del ministero
del commercio con l' estero e del ministero del tesoro. l' autorita'
valutaria ha stabilito i casi in cui i pagamenti da e per l' estero
sono ammessi e determinato anche le modalita' in base alle quali tali
pagamenti devono avvenire: la piu' importante consiste nell' obbligo
per i residenti, che intendono trasferire o ricevere fondi e valori
verso o dall' estero, di avvalersi dell' intermediazione della banca
d' italia o di una banca agente. ai provvedimenti con cui viene
disciplinata la fase esecutiva delle operazioni con l' estero, viene
riconosciuta natura di autorizzazione: tali provvedimenti, mancando
una specifica norma legislativa che imponga particolari forme di
pubblicita', potranno essere portati a conoscenza dei destinatari con
qualsiasi mezzo idoneo. l' autorizzazione valutaria costituisce un
presupposto di legittimita' degli atti produttivi di obbligazioni. il
potere dell' amministrazione di rimuovere i divieti valutari e'
pressoche' assoluto: limite unico e' quello del perseguimento di fini
pubblici. gli atti negoziali compiuti dai residenti senza la
prescritta autorizzazione valutaria sono nulli.
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| d.l. 6 giugno 1956, n. 476
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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