Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


135547
IDG800602115
80.06.02115 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gabrielli giovanni
sull' inammissibilita' della dichiarazione giudiziale d' insolvenza di enti pubblici
nota a trib. trieste 12 dicembre 1979
Banca borsa tit. cred., an. 43 (1980), fasc. 1, pt. 2, pag. 105-117
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31302
la sentenza commentata tratta la questione dell' ammissibilita' di una dichiarazione giudiziaria di insolvenza nei confronti di un ente pubblico economico, gia' posto in liquidazione coatta amministrativa. per gli enti pubblici la possibilita' di un accertamento giudiziale dello stato di insolvenza in momento anteriore alla messa in liquidazione coatta da parte dell' autorita' amministrativa e' esclusa dalla legge (art. 195 l.fall.). ma il sistema contempla anche la possibilita' che la dichiarazione giudiziale di insolvenza possa farsi anche in caso di liquidazione amministrativa; e con riguardo a questa ipotesi la testuale esenzione in favore degli enti pubblici non e' ripetuta. da qui il dubbio che la sentenza annotata ha dovuto risolvere per la prima volta. essa si e' orientata nel senso dell' ammissibilita' della pronuncia, partendo dalla tesi secondo cui il dato letterale "sembra indicare chiaramente l' intenzione del legislatore di consentire per gli enti pubblici l' accertamento giudiziario dell' insolvenza in via successiva". l' a. non concorda con tale soluzione, argomentando che, quand' anche si ritenesse, come e' detto in questa sentenza, che il fondamento dell' esenzione di cui all' art. 195 l.fall. consista nella volonta' del legislatore di sottrarre all' autorita' giudiziaria il potere di imporre all' esecutivo la liquidazione degli enti pubblici, ugualmente ne deriverebbe la necessita' di escludere, per coerenza, la dichiarazione di insolvenza successiva, non meno di quella anteriore. occorre considerare, afferma l' a. che il provvedimento con il quale viene disposta la liquidazione coatta e' revocabile in ogni momento da parte della stessa autorita' che lo ha emesso. ma il potere di revoca viene certamente meno, quando la dichiarazione giudiziale d' insolvenza abbia costituito, in capo alla stessa pubblica amministrazione, il dovere di disporre la liquidazione: non avrebbe infatti senso la previsione del dovere di compiere un atto, quando all' autore restasse il potere di revocarlo discrezionalmente.
art. 195 l. fall. art. 202 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati