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| IDG800602115 | |
| 80.06.02115 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gabrielli giovanni
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| sull' inammissibilita' della dichiarazione giudiziale d' insolvenza
di enti pubblici
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| nota a trib. trieste 12 dicembre 1979
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| Banca borsa tit. cred., an. 43 (1980), fasc. 1, pt. 2, pag. 105-117
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31302
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| la sentenza commentata tratta la questione dell' ammissibilita' di
una dichiarazione giudiziaria di insolvenza nei confronti di un ente
pubblico economico, gia' posto in liquidazione coatta amministrativa.
per gli enti pubblici la possibilita' di un accertamento giudiziale
dello stato di insolvenza in momento anteriore alla messa in
liquidazione coatta da parte dell' autorita' amministrativa e'
esclusa dalla legge (art. 195 l.fall.). ma il sistema contempla anche
la possibilita' che la dichiarazione giudiziale di insolvenza possa
farsi anche in caso di liquidazione amministrativa; e con riguardo a
questa ipotesi la testuale esenzione in favore degli enti pubblici
non e' ripetuta. da qui il dubbio che la sentenza annotata ha dovuto
risolvere per la prima volta. essa si e' orientata nel senso dell'
ammissibilita' della pronuncia, partendo dalla tesi secondo cui il
dato letterale "sembra indicare chiaramente l' intenzione del
legislatore di consentire per gli enti pubblici l' accertamento
giudiziario dell' insolvenza in via successiva". l' a. non concorda
con tale soluzione, argomentando che, quand' anche si ritenesse, come
e' detto in questa sentenza, che il fondamento dell' esenzione di cui
all' art. 195 l.fall. consista nella volonta' del legislatore di
sottrarre all' autorita' giudiziaria il potere di imporre all'
esecutivo la liquidazione degli enti pubblici, ugualmente ne
deriverebbe la necessita' di escludere, per coerenza, la
dichiarazione di insolvenza successiva, non meno di quella anteriore.
occorre considerare, afferma l' a. che il provvedimento con il quale
viene disposta la liquidazione coatta e' revocabile in ogni momento
da parte della stessa autorita' che lo ha emesso. ma il potere di
revoca viene certamente meno, quando la dichiarazione giudiziale d'
insolvenza abbia costituito, in capo alla stessa pubblica
amministrazione, il dovere di disporre la liquidazione: non avrebbe
infatti senso la previsione del dovere di compiere un atto, quando
all' autore restasse il potere di revocarlo discrezionalmente.
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| art. 195 l. fall.
art. 202 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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