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135548
IDG800602116
80.06.02116 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bronzini mario
finanziamenti pericolosi
nota a app. firenze 3 giugno 1978
Banca borsa tit. cred., an. 43 (1980), fasc. 1, pt. 2, pag. 75-84
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313330
in tema di revocatoria fallimentare, e' importante innanzitutto verificare l' elemento psicologico: una volta raccolti ed elencati gli elementi di fatto noti al convenuto in revocatoria, l' a. considera, l' effetto che la conoscenza di tali circostanze produce sull' uomo della strada, cosi' come hanno fatto i giudici nella motivazione della sentenza annotata. se un tale comune "soggetto qualunque" e' portato a concludere per una chiara evidenza dello stato di dissesto, il giudice deve presumere che il convenuto in revocatoria sia persona di normale diligenza e dovra' quindi revocare l' atto, se ad un creditore di normale sensibilita' gli elementi in suo possesso dovevano palesare l' esistenza dello stato di dissesto. oltre a questo elemento psicologico, la sentenza annotata prende in considerazione ai fini della revocatoria anche l' elemento che potremo definire "oggettivo": in tanto un imprenditore si rivolge a certe aziende finanziarie, e cioe' a chi presta denaro a costo elevatissimo, piuttosto che alle banche, in quanto il suo stato di ormai nota insolvenza gli impedisce di rivolgersi ai normali canali di erogazione del contante. l' a. aderendo in pieno alle considerazioni contenute nella sentenza, osserva che le banche vagliano attentamente le aziende che chiedono fido, sicche' se lasciano che un imprenditore vada ad alimentarsi altrove ad altissimo prezzo, significa appunto che all' esame delle considerazioni aziendali e' risultata una situazione di decozione.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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