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135549
IDG800602117
80.06.02117 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gatti serafino
mandato processuale, mandato in rem propriam, e fallimento del mandante
nota a cass. 10 luglio 1978, n. 3455
Banca borsa tit. cred., an. 43 (1980), fasc. 1, pt. 2, pag. 45-51
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d300062; d3133; d40411
secondo l' art. 78 l.fall., il fallimento del mandante produce l' estinzione del mandato, che sopravvive solo qualora abbia per oggetto beni non compresi nel fallimento. parte della dottrina e parte della giurisprudenza hanno ritenuto che il fallimento non determini lo scioglimento del mandato processuale e di questo avviso e' la sentenza qui annotata. l' a. sostiene che ai fini della permanenza del mandato dopo la dichiarazione di fallimento si debba in primo luogo distinguere fra la rappresentanza di natura sostanziale e quella di carattere processuale, e si debba trattare dell' esercizio di attivita' strettamente personali che al mandante non sono precluse. secondo l' a. non e' sufficiente che ci si trovi in presenza di un mandato processuale perche' lo scioglimento non avvenga, essendo indispensabile che tale mandato abbia per oggetto l' esercizio di diritti che possano essere fatti valere dal fallito anche dopo la dichiarazione di fallimento. cio' e' confermato anche dal fatto che anche dopo la dichiarazione di fallimento, puo' dal fallito essere conferito il mandato per fare opposizione, sicche' non vi e' motivo per non ritenere valido il mandato conferito anteriormente alla sentenza. l' a. ritiene inapplicabile in via analogica, nel caso di fallimento del mandato, l' art. 1723 c.c., 2 comma, che tratta del mandato in rem propriam: nessuna base potrebbe svolgersi una superstite attivita' del mandatario quando l' intero patrimonio del mandante, e' esclusivamente in capo all' ufficio fallimentare. una autorevole corrente dottrinale, a cui l' a. aderisce in pieno, ritiene che due siano le ragioni fondamentali in base alle quali anche il mandato in rem propriam si estingue con il fallimento: l' insensibilita' del patrimonio del mandante fallito a qualsiasi atto di disposizione dei beni in esso compresi e la destinazione del patrimonio alla esecuzione collettiva con il rispetto del principio della pars condicio creditorum.
art. 78 l. fall. art. 1723 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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