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| IDG800602117 | |
| 80.06.02117 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| gatti serafino
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| mandato processuale, mandato in rem propriam, e fallimento del
mandante
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| nota a cass. 10 luglio 1978, n. 3455
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| Banca borsa tit. cred., an. 43 (1980), fasc. 1, pt. 2, pag. 45-51
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d300062; d3133; d40411
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| secondo l' art. 78 l.fall., il fallimento del mandante produce l'
estinzione del mandato, che sopravvive solo qualora abbia per oggetto
beni non compresi nel fallimento. parte della dottrina e parte della
giurisprudenza hanno ritenuto che il fallimento non determini lo
scioglimento del mandato processuale e di questo avviso e' la
sentenza qui annotata. l' a. sostiene che ai fini della permanenza
del mandato dopo la dichiarazione di fallimento si debba in primo
luogo distinguere fra la rappresentanza di natura sostanziale e
quella di carattere processuale, e si debba trattare dell' esercizio
di attivita' strettamente personali che al mandante non sono
precluse. secondo l' a. non e' sufficiente che ci si trovi in
presenza di un mandato processuale perche' lo scioglimento non
avvenga, essendo indispensabile che tale mandato abbia per oggetto l'
esercizio di diritti che possano essere fatti valere dal fallito
anche dopo la dichiarazione di fallimento. cio' e' confermato anche
dal fatto che anche dopo la dichiarazione di fallimento, puo' dal
fallito essere conferito il mandato per fare opposizione, sicche' non
vi e' motivo per non ritenere valido il mandato conferito
anteriormente alla sentenza. l' a. ritiene inapplicabile in via
analogica, nel caso di fallimento del mandato, l' art. 1723 c.c., 2
comma, che tratta del mandato in rem propriam: nessuna base potrebbe
svolgersi una superstite attivita' del mandatario quando l' intero
patrimonio del mandante, e' esclusivamente in capo all' ufficio
fallimentare. una autorevole corrente dottrinale, a cui l' a.
aderisce in pieno, ritiene che due siano le ragioni fondamentali in
base alle quali anche il mandato in rem propriam si estingue con il
fallimento: l' insensibilita' del patrimonio del mandante fallito a
qualsiasi atto di disposizione dei beni in esso compresi e la
destinazione del patrimonio alla esecuzione collettiva con il
rispetto del principio della pars condicio creditorum.
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| art. 78 l. fall.
art. 1723 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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