Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


135552
IDG800602121
80.06.02121 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
coviello nicola
considerazioni sistematiche sulla giurisprudenza recente in tema di ammortamento dei titoli di credito
rassegna di giurisprudenza
Banca borsa tit. cred., an. 43 (1980), fasc. 1, pt. 1, pag. 104-124
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d314
descrizione del titolo nel ricorso: l' erronea indicazione nel ricorso rende impossibile l' identificazione del titolo da annotare, percio' il relativo decreto e' inefficace (trib. tripoli, 30 giugno 1960); l' erronea indicazione del nome di un atto non impedisce la produzione di effetti (trib. roma 21 dicembre 1962); l' a. ritiene che anche in assenza di un requisito essenziale, il ricorso e' pienamente efficace quando in base ad ogni altro elemento il debitore e' posto nella situazione di individuare il titolo senza incertezza e di distinguerlo dagli altri eventualmente da lui emessi. pagamento del titolo ammortato; a) prima della notifica del decreto: e' legittimo il pagamento del titolo prima della notifica del decreto di ammortamento e nonostante la denuncia di smarrimento fatta dal trattario (trib. venezia 12 novembre 1963). l' a. concorda con tale tesi, richiamando l' art. 1992 c.c.b) pagamento dopo la notifica del decreto ma prima della definitivita' dello stesso: puo' verificarsi una situazione di indebito oggettivo anche quando il pagamento sia avvenuto dopo la notifica del decreto purche' il presentatore non sia frattanto divenuto titolare del credito (cass. 29 maggio 1962, n. 1287). la sentenza fa leva sul venir meno della legittimazione attiva del presentatore del titolo a seguito della modifica da cui dipenderebbe la carenza della legittimazione del debitore a pagare. per l' a. la notifica non interessa la posizione del creditore cartolare se non per il fatto che toglie la legittimazione al debitore che e' in obbligo di rendere la prestazione non valendo per lui la regola dell' art. 1992. c) ripetizione dell' indebito contro l' ammortante: il debitore che rende la prestazione al presentatore dopo la notifica del decreto, ma prima della definitivita' dello stesso, estingue l' obbligazione, quindi il pagamento da lui eseguito in favore dell' ammortante, a seguito dell' efficacia dell' ammortamento, non e' dovuto ed e' ripetibile (cass. 19 giugno 1975, n. 2462) circolazione del titolo durante la procedura: il titolo, smarrito o sottratto, puo' essere acquistato dal terzo di buona fede (trib. genova 22 giugno 1965). opposizione al decreto; a) legittimazione: solo il detentore puo' fare opposizione al decreto di ammortamento (trib. napoli 24 ottobre 1974); b) competenza: essa e' stabilita funzionale del giudice dell' opposizione per ogni questione da farsi valere con la stessa (cass. 19 giugno 1972, n. 1907). spossessamento e risarcimento del danno: lo spossamento puo' dar luogo al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (trib. padova 9 maggio 1968).
art. 1992 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati