| 135552 | |
| IDG800602121 | |
| 80.06.02121 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| coviello nicola
| |
| considerazioni sistematiche sulla giurisprudenza recente in tema di
ammortamento dei titoli di credito
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| rassegna di giurisprudenza
| |
| Banca borsa tit. cred., an. 43 (1980), fasc. 1, pt. 1, pag. 104-124
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d314
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| descrizione del titolo nel ricorso: l' erronea indicazione nel
ricorso rende impossibile l' identificazione del titolo da annotare,
percio' il relativo decreto e' inefficace (trib. tripoli, 30 giugno
1960); l' erronea indicazione del nome di un atto non impedisce la
produzione di effetti (trib. roma 21 dicembre 1962); l' a. ritiene
che anche in assenza di un requisito essenziale, il ricorso e'
pienamente efficace quando in base ad ogni altro elemento il debitore
e' posto nella situazione di individuare il titolo senza incertezza e
di distinguerlo dagli altri eventualmente da lui emessi. pagamento
del titolo ammortato; a) prima della notifica del decreto: e'
legittimo il pagamento del titolo prima della notifica del decreto di
ammortamento e nonostante la denuncia di smarrimento fatta dal
trattario (trib. venezia 12 novembre 1963). l' a. concorda con tale
tesi, richiamando l' art. 1992 c.c.b) pagamento dopo la notifica del
decreto ma prima della definitivita' dello stesso: puo' verificarsi
una situazione di indebito oggettivo anche quando il pagamento sia
avvenuto dopo la notifica del decreto purche' il presentatore non sia
frattanto divenuto titolare del credito (cass. 29 maggio 1962, n.
1287). la sentenza fa leva sul venir meno della legittimazione attiva
del presentatore del titolo a seguito della modifica da cui
dipenderebbe la carenza della legittimazione del debitore a pagare.
per l' a. la notifica non interessa la posizione del creditore
cartolare se non per il fatto che toglie la legittimazione al
debitore che e' in obbligo di rendere la prestazione non valendo per
lui la regola dell' art. 1992. c) ripetizione dell' indebito contro
l' ammortante: il debitore che rende la prestazione al presentatore
dopo la notifica del decreto, ma prima della definitivita' dello
stesso, estingue l' obbligazione, quindi il pagamento da lui eseguito
in favore dell' ammortante, a seguito dell' efficacia dell'
ammortamento, non e' dovuto ed e' ripetibile (cass. 19 giugno 1975,
n. 2462) circolazione del titolo durante la procedura: il titolo,
smarrito o sottratto, puo' essere acquistato dal terzo di buona fede
(trib. genova 22 giugno 1965). opposizione al decreto; a)
legittimazione: solo il detentore puo' fare opposizione al decreto di
ammortamento (trib. napoli 24 ottobre 1974); b) competenza: essa e'
stabilita funzionale del giudice dell' opposizione per ogni questione
da farsi valere con la stessa (cass. 19 giugno 1972, n. 1907).
spossessamento e risarcimento del danno: lo spossamento puo' dar
luogo al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (trib. padova 9
maggio 1968).
| |
| art. 1992 c.c.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |