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135553
IDG800602122
80.06.02122 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
desiderio luigi
la liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito, 6, l' accertamento del passivo nella legge bancaria e nella legge fallimentare
Banca borsa tit. cred., an. 43 (1980), fasc. 1, pt. 1, pag. 9-55
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31302; d18124; d31362
all' accertamento del passivo nella liquidazione coatta degli enti creditizi sono dedicate le disposizioni fra gli artt. 76 ed 80 della legge bancaria e gli artt. 207, 208 e 209 legge fallimentare. la liquidazione coatta si pone come prosecuzione e completamento negli stadi estremi della crisi dell' impresa, dell' intervento che per finalita' sociale lo stato dispiega in economia. a differenza della procedura fallimentare, in cui l' intera attivita' di verifica dei debiti e' rigorosamente giurisdizionalizzata, la liquidazione coatta non comporta di per se' una giurisdizionalizzazione ne' necessaria ne' totale della fase di verifica: la liquidazione, solo in prospettiva diviene processo. ove non sia intervenuto l' accordo delle parti, in merito all' importo della pretesa contestatio il creditore potra' adire il giudice della liquidazione: quindi il riconoscimento del diritto controverso si trarra' dalla sentenza che con valore di giudicato avra' definito la lite. nella legge bancaria la fase stragiudiziale dell' accertamento trova disciplina nell' art. 76, alla stessa fase sono dedicati nella legge fallimentare gli artt. 207 e 208, ma poiche' tali norme hanno in base al meccanismo di cui all' art. 194 l. fall., carattere meramente dispositivo, e' all' art. 76 l.b. che deve attribuirsi prevalenza nella regolazione di tale attivita' procedurale. questa la disciplina della fase stragiudiziale: a) ammissione d' ufficio; b) il trattamento dei crediti soggetti a condizione, a termine, a clausole modali o ad azione revocatoria; c) reclami ed insinuazioni ad iniziativa di parte; d) l' attivita' commissariale di elencazione, deposito e comunicazione; e) la definitivita' dello stato passivo.
art. 76 l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 77 l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 78 l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 79 l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 80 l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 207 l. fall. art. 208 l. fall. art. 209 l. fall. art. 194 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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