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| IDG800602122 | |
| 80.06.02122 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| desiderio luigi
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| la liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito, 6, l'
accertamento del passivo nella legge bancaria e nella legge
fallimentare
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| Banca borsa tit. cred., an. 43 (1980), fasc. 1, pt. 1, pag. 9-55
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31302; d18124; d31362
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| all' accertamento del passivo nella liquidazione coatta degli enti
creditizi sono dedicate le disposizioni fra gli artt. 76 ed 80 della
legge bancaria e gli artt. 207, 208 e 209 legge fallimentare. la
liquidazione coatta si pone come prosecuzione e completamento negli
stadi estremi della crisi dell' impresa, dell' intervento che per
finalita' sociale lo stato dispiega in economia. a differenza della
procedura fallimentare, in cui l' intera attivita' di verifica dei
debiti e' rigorosamente giurisdizionalizzata, la liquidazione coatta
non comporta di per se' una giurisdizionalizzazione ne' necessaria
ne' totale della fase di verifica: la liquidazione, solo in
prospettiva diviene processo. ove non sia intervenuto l' accordo
delle parti, in merito all' importo della pretesa contestatio il
creditore potra' adire il giudice della liquidazione: quindi il
riconoscimento del diritto controverso si trarra' dalla sentenza che
con valore di giudicato avra' definito la lite. nella legge bancaria
la fase stragiudiziale dell' accertamento trova disciplina nell' art.
76, alla stessa fase sono dedicati nella legge fallimentare gli artt.
207 e 208, ma poiche' tali norme hanno in base al meccanismo di cui
all' art. 194 l. fall., carattere meramente dispositivo, e' all' art.
76 l.b. che deve attribuirsi prevalenza nella regolazione di tale
attivita' procedurale. questa la disciplina della fase
stragiudiziale: a) ammissione d' ufficio; b) il trattamento dei
crediti soggetti a condizione, a termine, a clausole modali o ad
azione revocatoria; c) reclami ed insinuazioni ad iniziativa di
parte; d) l' attivita' commissariale di elencazione, deposito e
comunicazione; e) la definitivita' dello stato passivo.
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| art. 76 l. 7 marzo 1938, n. 141
art. 77 l. 7 marzo 1938, n. 141
art. 78 l. 7 marzo 1938, n. 141
art. 79 l. 7 marzo 1938, n. 141
art. 80 l. 7 marzo 1938, n. 141
art. 207 l. fall.
art. 208 l. fall.
art. 209 l. fall.
art. 194 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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