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| IDG800602123 | |
| 80.06.02123 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| molle giacomo
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| appunti sulla revocatoria fallimentare delle rimesse nel conto
corrente bancario
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| art. 6 norme bancarie uniformi
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| Banca borsa tit. cred., an. 43 (1980), fasc. 1, pt. 1, pag. 1-8
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d313330; d3156
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| il problema della revocabilita' ai sensi dell' art. 67 legge
fallimentare, delle rimesse nel conto corrente bancario, in caso del
fallimento del correntista, preoccupa da tempo le banche. l' aspetto
piu' importante e' il giudizio sulla ammissibilita' dell' azione
nell' ipotesi che si presentano nella pratica. 1) ipotesi: il conto
presenta un saldo giornaliero attivo per il correntista. in tal caso
le rimesse non hanno natura solutoria per il fatto che la banca non
ha alcun credito verso il cliente: non ha luogo quindi, secondo l'
a., la revocatoria nei riguardi delle rimesse se il correntista sia
dichiarato fallito. dottrina e giurisprudenza sono divise sull'
ammissibilita' o meno della revocatoria. 2) ipotesi: il conto e'
scoperto, presenta cioe' una differenza a debito del correntista tra
il dare e l' avere; ma tale sbilancio e' assistito da un' apertura di
credito. in tale caso, la corte di cassazione ammette la
revocabilita' delle rimesse, perche', esse hanno natura solutoria, in
quanto costituiscono atti di pagamento di debiti liquidi ed
esigibili, cosi' come previsto dal 2 comma dell' art. 67 l. fall.. l'
a. ritiene infondati questi assunti, in quanto dall' analisi dell'
art. 6 delle norme bancarie uniformi egli desume la inesigibilita'
del credito della banca verso il correntista. 3) ipotesi: le rimesse
sono su un conto corrente bancario non assistito da apertura di
credito. anche in questo caso l' a., partendo dall' art. 6, lettera
f, delle norme revisionate, esclude l' esigibilita' richiesta per la
revocatoria.
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| art. 67 l. fall.
art. 6 norme bancarie uniformi
cass. 18 marzo 1975, n. 1043
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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