| l' a. esamina alcuni aspetti del problema dei limiti costituzionali
all' estradizione, quali resultano dai principi e precetti della
carta fondamentale anche al di la' degli espressi divieti degli artt.
10 e 26 cost., in particolare sotto il profilo della sindacabilita',
da parte della corte costituzionale alla stregua di quei principi e
precetti, delle norme esecutive delle convenzioni di estradizione. in
tale sindacato si tratta di valutare la legittimita' di norme interne
emanate al fine dell' adattamento ai diversi trattati internazionali
in materia, e delle norme che dispongono un rinvio alla disciplina
vigente in un ordinamento straniero. nel primo caso, supposto che le
norme interne siano prodotte da una fonte in astratto competente a
farlo, l' adattamento sara' possibile solo nella misura in cui le
norme interne cosi' prodotte resulteranno conformi ai precetti
formali e sostanziali che ne condizionano la validita' alla stregua
del regime giuridico che le ha prodotte. nel secondo caso, una volta
circoscritta la questione dell' individuazione dei limiti al rinvio,
escludendone, da una parte, come concettualmente diverso, il giudizio
sulla legittimita' della norma che opera il rinvio, e, dall' altra,
come recnicamente impossibile, la valutazione della legittimita'
delle qualificazioni giuridiche richiamate, non resta che risolvere
la questione stessa in termini di limiti all' efficacia delle norme
che dispongono il rinvio.
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