| l' a. precisa che a proposito della conversione del decreto legge si
possono verificare due ipotesi. la prima e' quella che prevede che
una delle camere non voglia convertire il decreto e che innesti l'
approvazione della legge di regolemntazione dei rapporti giuridici di
cui all' art. 77 nel procedimento di conversione, modificando, a tale
scopo, il disegno di legge di conversione stesso. la seconda ipotesi
prevede, invece, non casi di diniego di conversione, bensi' quei casi
in cui il termine dei sessanta giorni si e' rivelato troppo breve per
comporre una maggioranza che si ritiene, peraltro, componibile in un
prossimo futuro. una terza ipotesi potrebbe essere rappresentata da
una legge che pur non rientrando tecnicamente nella previsione dell'
art. 77, comma 3 cost., potrebbe ricollegarsi ad essa, nel senso di
poter produrre effetti uguali o corrispondenti, per lo meno in parte,
a quelli di una legge di conversione in termini. si tratta del caso
di una legge che potrebbe definirsi come legge di conversione
tardiva: cioe' di una legge che, contenendo l' elemento della
conversione sia formalmente nel titolo, sia sostanzialmente nella
propria normativa, fosse pero' successiva al termine di tempo dei
sessanta giorni. questa terza ipotesi e' sostanzialmente diversa
dalle altre due sopra considerate: li' si tratta di procedure
applicabili nel corso del procedimento di conversione, ancora in
corso di fronte alle camere o appena decaduto, qui si tratta di una
legge che, emanata oltre i termini costituzionali, si qualifichi cio'
nonostante come legge di conversione.
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