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135576
IDG800800290
80.08.00290 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
raveira margherita
trasformazione del disegno di legge di conversione e legge di conversione tardiva
Giur. cost., an. 24 (1979), fasc. 12, pt. 1, pag. 1322-1349
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d01131
l' a. precisa che a proposito della conversione del decreto legge si possono verificare due ipotesi. la prima e' quella che prevede che una delle camere non voglia convertire il decreto e che innesti l' approvazione della legge di regolemntazione dei rapporti giuridici di cui all' art. 77 nel procedimento di conversione, modificando, a tale scopo, il disegno di legge di conversione stesso. la seconda ipotesi prevede, invece, non casi di diniego di conversione, bensi' quei casi in cui il termine dei sessanta giorni si e' rivelato troppo breve per comporre una maggioranza che si ritiene, peraltro, componibile in un prossimo futuro. una terza ipotesi potrebbe essere rappresentata da una legge che pur non rientrando tecnicamente nella previsione dell' art. 77, comma 3 cost., potrebbe ricollegarsi ad essa, nel senso di poter produrre effetti uguali o corrispondenti, per lo meno in parte, a quelli di una legge di conversione in termini. si tratta del caso di una legge che potrebbe definirsi come legge di conversione tardiva: cioe' di una legge che, contenendo l' elemento della conversione sia formalmente nel titolo, sia sostanzialmente nella propria normativa, fosse pero' successiva al termine di tempo dei sessanta giorni. questa terza ipotesi e' sostanzialmente diversa dalle altre due sopra considerate: li' si tratta di procedure applicabili nel corso del procedimento di conversione, ancora in corso di fronte alle camere o appena decaduto, qui si tratta di una legge che, emanata oltre i termini costituzionali, si qualifichi cio' nonostante come legge di conversione.
art. 77 cost.
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