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| IDG800800297 | |
| 80.08.00297 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| mangiameli stelio
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| il giuramento dei non credenti davanti alla corte costituzionale
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| Giur. cost., an. 25 (1980), fasc. 2-4, pt. 1, pag. 545-566
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d4154
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| l' a. rileva che nell' adottare la decisione sul giuramento, la corte
ha preferito seguire la via piu' immediata e, al tempo stesso, piu'
efficace, anche se cio' ha comportato una coraggiosa operazione
interpretativa con la quale si sono svalutati alcuni aspetti formali
della questione a vantaggio di quelli sostanziali. la corte,
dichiarando l' illegittimita' costituzionale dell' art. 251, comma 2
c.p.c. ha affermato che "la questione di legittimita' sollevata
investe direttamente l' art. 251 c.p.c. comma 2", vale a dire la
disposizione concernente la formula del giuramento, basandosi sulla
considerazione -contenuta nella motivazione dell' ordinanza- che "in
caso di dichiarazione di illegittimita' parziale dell' art. 251
c.p.c. (limitatamente alle parole 'davanti a dio'), ne resterebbe
ridimensionata la previsione dell' art. 366 cpv. c.p.". essa ha colto
cosi' l' occasione per definire il problema della formula del
giuramento, garantendo la liberta' di coscienza del singolo e
salvaguardando il valore che all' istituto viene attribuito nell'
ordinamento. e non varrebbe lamentare che, in tal modo, la corte
abbia effettuato una riconsiderazione della rilevanza, procedendo ad
una riduzione della motivazione, attraverso l' esclusione dell'
oggetto della decisione del profilo attinente alla tutela penale del
giuramento e dell' art. 366 c.p..
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| art. 336 comma 1 c.p.
art. 251 comma 2 c.p.c.
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