| l' a. rileva che la questione di fiducia richiesta dal governo sul
disegno di legge di conversione in legge del d.l. 15 dicembre 1979 n.
625, si pone in termini di assoluta novita' per: a) l' essere stata
posta al termine della discussione sulle linee generali prima,
quindi, dello svolgimento e della discussione degli emendamenti. b)
l' avere avuto ad oggetto non gia' il mantenimento di uno dei vari
articoli di cui puo' essere composto un progetto di legge, bensi' l'
articolo unico di cui consta un disegno di legge nel testo gia'
emendato dall' altro ramo del parlamento e fatto proprio dalla
commissione in sede di esame referente e da questa proposto all'
assemblea. in tale occasione i deputati del gruppo radicale si sono
susseguiti alla tribuna per illustrare i propri emendamenti in una
estenuante maratona oratoria che, nonostante il superamento di ogni
precedente record, ha mostrato fin dall' inizio l' impossibilita' di
raggiungere l' obiettivo principale, cioe' la non conversione del
decreto, con conseguente sua decadenza, per decorso dei termini
costituzionalmente previsti. la posizione di fiducia infatti,
impedisce sia la votazione degli emendamenti sia, conseguentemente,
la possibilita' di procedere a dichiarazioni di voto sugli stessi.
essa implica altresi' che non possa essere ritenuta ammissibile la
presentazione di nuovi subemendamenti perche' 1) gli stessi hanno
carattere accessorio rispetto all' emendamento principale; 2) la
questione di fiducia modifica l' oggetto della deliberazione; 3) la
votazione sulla fiducia diventa prioritaria.
| |