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135668
IDG800601315
80.06.01315 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
natoli ugo
brevi note su diritto allo studio e diritto al lavoro
nota a pret. pisa 6 novembre 1975
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 26 (1975), fasc. 6, pt. 2, pag. 1104-1108
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74700; d04121
la sentenza annotata dichiara la nullita' della clausola del "titolo di studio massimo", che subordinava il conseguimento e il mantenimento del posto di lavoro al possesso di un titolo di studio non superiore a quello richiesto in un bando di concorso dell' enel. nel caso in esame l' ente pubblico ritenne di poter licenziare i lavoratori assunti, con titolo di studio superiore, durante il periodo di prova, ritenendo insindacabile il proprio operato in base all' art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604. l' a. concorda con la soluzione contenuta nella sentenza, poiche' tale clausola e' sicuramente in contrasto con molte norme imperative, per cui si deve dedurre la nullita' del licenziamento per illiceita' del motivo determinante ex artt. 1324 e 1345 c.c. inoltre l' art. 10 della citata legge non salva la validita' di ogni licenziamento deciso in periodo di prova, se il motivo e' palesemente erroneo o illecito; cio' equivarrebbe a sottrarre l' atto suddetto alle regole valide per tutti gli altri negozi giuridici.
art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 1324 c.c. art. 1345 c.c. art. 34 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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