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136114
IDG800601785
80.06.01785 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
magnino claudio
nota a ord. pret. padova 18 ottobre 1979
Sicur. soc., an. 35 (1980), fasc. 2, pag. 284-287
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74461
secondo l' a. correttamente il pretore ha ravvisato il vizio di legittimita' dell' art. 13 l. 1338/62 nella parte in cui pone limiti ai mezzi di prova consentiti per dimostrare in giudizio l' esistenza e la durata del rapporto di lavoro o l' ammontare della retribuzione percepita. va osservato che la norma, nell' imporre al lavoratore come al datore di lavoro l' obbligo di fornire prove fondate su documenti di data certa, fa gravare sul lavoratore un onere probatorio di intensita' maggiore rispetto all' onere incombente sul datore di lavoro. infatti la documentazione relativa al lavoro (libri paga e libri matricola) e' tenuta, per legge, dal datore di lavoro. il lavoratore dispone solo del libretto di lavoro e, talvolta, delle buste paga, ma e' risaputo, conclude l' a., che il datore di lavoro, evasore dell' obbligo contributivo, non fornisce al proprio dipendente documenti compromettenti.
art. 13 l. 12 agosto 1962, n. 1338 art. 38 cost. art. 24 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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