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| IDG801000618 | |
| 80.10.00618 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| valle velio
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| l' attuale regime fiscale e le agevolazioni in materia di edilizia
abitativa privata
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| Nuova riv. trib., an. 36 (1980), fasc. 8-9, pag. 393-400
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| d23157; d23106; d23246; d24047; d23063; d1820; d216
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| rilevata la confusione esistente circa i vari regimi fiscali relativi
al settore dell' edilizia abitativa privata, l' a. precisa che ai
fini dell' iva godono dell' aliquota ridotta i corrispettivi per la
costruzione dei fabbricati di cui all' art. 13 della legge n. 408 del
1949 comprovati da contratti di appalto, i servizi vari connessi alle
costruzioni stesse risultanti da contratti di appalto e le cessioni
di fabbricati e porzioni di nuova costruzione rispondenti ai
requisiti di cui alla norma citata. i benefici previsti nella legge
citata - imposta fissa di registro, riduzione ad un quarto dell'
imposta ipotecaria per gli acquisti di aree fabbricabili, riduzione
al 25% dell' imposta di registro sui contratti di appalto, riduzione
al 50% dell' imposta stessa sulla vendita del fabbricato entro 4 anni
dalla dichiarazione di abitabilita' - sono stati prorogati al 31
dicembre 1979 per l' ultimazione dei fabbricati ed al 31 dicembre
1980 per l' eventuale cessione. trattasi peraltro di agevolazione di
scarsa validita' attuale riguardando solo i fabbricati comprendenti
case dicivile abitazione che, appaltati nel 1973, risultino ancora in
corso di costruzione. l' irpef colpisce i redditi dei fabbricati
urbani, anche se di recente costruzione ed anche se gia' esentati
dall' imposta sui fabbricati, sulla base della rendita catastale
rivalutata se l' immobile e' adibito ad abitazione del possessore,
sulla base del reddito effettivo se e' affittato; la rendita
catastale e' ridotta all' 80% nel caso di immobili sfitti per un
intero anno e denunciati come tali agli uffici finanziari, mentre gli
immobili destinati ad attivita' commerciale, industriale ed
artigianale direttamente dal possessore sono tassati in sede di
imposizione del reddito d' impresa. per la c.d. "seconda casa"
(abitazione che si tiene a propria disposizione in aggiuntaa quella
in cui si abita) la rendita catastale rivalutata e' aumentata di un
terzo. osservato come il beneficio costituito dell' esenzione
venticinquennale dall' ilor appaia di problematica attualita', l' a.
segnala infine il provvedimento agevolativo con cui il beneficio
dell' aliquota iva ridotta e' stato estero alle prestazioni
dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto lavori di
restauro e ristrutturazione di vecchi fabbricati da recuperare a fini
abitativi.
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| l. 2 luglio 1949, n. 408
d.l. 23 dicembre 1978, n. 816
art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601
n. 77 tab. a pt. 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 79 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
art. 18 l. 15 febbraio 1980, n. 25
art. 59 l. 5 agosto 1978, n. 457
art. 4 l. 24 aprile 1980, n. 146
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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