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| IDG801000622 | |
| 80.10.00622 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| attademo walter
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| d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 689. prospetto delle attivita' e
passivita' al i gennaio 1974. semplificazioni per imprese minori e
professionisti: perplessita' in merito alle rimanenze ed agli
ammortamenti
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| Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 7-8, pag. 537-545
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| d23063; d23073; d24043; d21514; d23065; d23074; d2154
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| l' a. osserva che tra i componenti del reddito prodotto nel 1974 ve
ne sono alcuni che risultano valutabili solo con riferimento a valori
formatisi in anni precedenti: tra di essi i fondi di ammortamento (ai
fini dell' individuazione, quantificazione e contabilizzazione delle
quote di ammortamento detraibili in ciascun periodo d' imposta) e le
rimanenze (ai fini dell' imputabilita' del costo del venduto o del
prodotto ai ricavi). per poter eliminare il piu' possibile il ricorso
al metodo induttivo di accertamento occorreva, in sede di avvio della
riforma tributaria, stabilire una serie di criteri di valutazione
delle attivita' e passivita' al i gennaio 1974 al fine di stabilire
con certezza il valore fiscale della situazione patrimoniale a tale
data: in tal modo sarebbe stato possibile attribuire alla
contabilizzazione dei fatti di gestione successivi il necessario
presupposto di attendibilita'. secondo l' a. con il decreto n. 689
del 1974, emanato per consentire a tutti i soggetti obbligati alla
tenuta delle scritture contabili di pervenire alla determinazione del
reddito attraverso la contrapposizione delle poste attive e passive
fiscalmente rilevanti, non e' stato raggiunto lo scopo di creare il
presupposto dell' analiticita' della determinazione del reddito
rendendo obbligatori adempimenti contabili che consentano di
stabilire con certezza i valori di riferimenti fiscale a partire
dall' entrata in vigore della riforma. circa le rimanenze l' a.
ricorda che per la determinazione delle stesse al 31 dicembre 1973 e'
previsto che le merci acquistate per essere impiegate nella
produzione siano raggruppate per categorie omogenee, valutate al
costo medio risultante dalle fatture registrate nel 1973 ai fini
dell' iva; per i prodotti destinati alla vendita si procede alla
valutazione in base al prezzo medio delle cessioni registrate nel
1973 diminuito del 30%. circa la legittimita' di indagini riferite a
periodi d' imposta precedenti (per i quali molti soggetti non erano
obbligati alla tenuta della contabilita') l' a. ritiene valido il
principio per cui la valutazione delle rimanenze va eseguita in
ossequio di una norma fiscale, non essendo ammissibile che la
determinazione di un valore fiscalmente rilevante ma non dimostrabile
costituisca un elemento di costo detraibile in modo incontestabile.
circa gli ammortamenti l' a. riferisce che secondo l' indirizzo
ministeriale il valore dei cespiti ammortizzabili maggiorato delle
spese incrementative va iscritto tra le attivita' patrimoniali del
prospetto da redigere a norma del decreto citato e riportato nel
registro dei beni ammortizzabili; tale valore costituisce la base di
calcolo per la determinazione delle quote annuali di ammortamento,
ammesse fino a concorrenza della differenza risultante dal copputo
delle quote pregresse che si considerano gia' operate fino al 31
dicembre 1973.
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| art. 13 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 71 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 19 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 689
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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