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136145
IDG801000622
80.10.00622 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
attademo walter
d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 689. prospetto delle attivita' e passivita' al i gennaio 1974. semplificazioni per imprese minori e professionisti: perplessita' in merito alle rimanenze ed agli ammortamenti
Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 7-8, pag. 537-545
d23063; d23073; d24043; d21514; d23065; d23074; d2154
l' a. osserva che tra i componenti del reddito prodotto nel 1974 ve ne sono alcuni che risultano valutabili solo con riferimento a valori formatisi in anni precedenti: tra di essi i fondi di ammortamento (ai fini dell' individuazione, quantificazione e contabilizzazione delle quote di ammortamento detraibili in ciascun periodo d' imposta) e le rimanenze (ai fini dell' imputabilita' del costo del venduto o del prodotto ai ricavi). per poter eliminare il piu' possibile il ricorso al metodo induttivo di accertamento occorreva, in sede di avvio della riforma tributaria, stabilire una serie di criteri di valutazione delle attivita' e passivita' al i gennaio 1974 al fine di stabilire con certezza il valore fiscale della situazione patrimoniale a tale data: in tal modo sarebbe stato possibile attribuire alla contabilizzazione dei fatti di gestione successivi il necessario presupposto di attendibilita'. secondo l' a. con il decreto n. 689 del 1974, emanato per consentire a tutti i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili di pervenire alla determinazione del reddito attraverso la contrapposizione delle poste attive e passive fiscalmente rilevanti, non e' stato raggiunto lo scopo di creare il presupposto dell' analiticita' della determinazione del reddito rendendo obbligatori adempimenti contabili che consentano di stabilire con certezza i valori di riferimenti fiscale a partire dall' entrata in vigore della riforma. circa le rimanenze l' a. ricorda che per la determinazione delle stesse al 31 dicembre 1973 e' previsto che le merci acquistate per essere impiegate nella produzione siano raggruppate per categorie omogenee, valutate al costo medio risultante dalle fatture registrate nel 1973 ai fini dell' iva; per i prodotti destinati alla vendita si procede alla valutazione in base al prezzo medio delle cessioni registrate nel 1973 diminuito del 30%. circa la legittimita' di indagini riferite a periodi d' imposta precedenti (per i quali molti soggetti non erano obbligati alla tenuta della contabilita') l' a. ritiene valido il principio per cui la valutazione delle rimanenze va eseguita in ossequio di una norma fiscale, non essendo ammissibile che la determinazione di un valore fiscalmente rilevante ma non dimostrabile costituisca un elemento di costo detraibile in modo incontestabile. circa gli ammortamenti l' a. riferisce che secondo l' indirizzo ministeriale il valore dei cespiti ammortizzabili maggiorato delle spese incrementative va iscritto tra le attivita' patrimoniali del prospetto da redigere a norma del decreto citato e riportato nel registro dei beni ammortizzabili; tale valore costituisce la base di calcolo per la determinazione delle quote annuali di ammortamento, ammesse fino a concorrenza della differenza risultante dal copputo delle quote pregresse che si considerano gia' operate fino al 31 dicembre 1973.
art. 13 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 71 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 19 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 689
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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