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| IDG801000623 | |
| 80.10.00623 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bondello aldo
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| ricorso alla commissione centrale pervenuto alla segreteria della
commissione che ha emesso la decisione impugnata oltre il termine di
60 giorni dalla notificazione della decisione per cause non
imputabili al ricorrente
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| Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 7-8, pag. 545-547
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| d21717; d21718; d21719; d2175
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| l' a. rileva un' incoerenza nella disciplina del contenzioso
tributario laddove e' previsto che solo per il ricorso alla
commissione tributaria di i e ii grado valga come data di
presentazione quella di spedizione: nel silenzio della legge si
ritiene inammissibile il ricorso alla commissione centrale che,
spedito tempestivamente con raccomandata, pervenga (per disservizio
postale) oltre i 60 giorni dalla notificazione della decisione. tale
disparita' di trattamento da' luogo ad un' evidente ingiustizia, con
eventuale pregiudizio degli interessi del contribuente. l' a. ritiene
ingiustificata la difformita' di disciplina dei ricorsi esperiti
davanti ai diversi gradi degli organi del contenzioso tributario e
non condivide l' interpretazione restrittiva della giurisprudenza
della corte di cassazione in materia. secondo l' a. l' esclusione
della possibilita' di spedire per posta i ricorsi alla commissione
centrale avvalendosi dei criteri di individuazione della data di
presentazione previsti per i ricorsi di i e ii grado dipende da una
mera dimenticanza del legislatore, cui e' auspicabile che venga
esplicitamente ovviato al piu' presto.
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| art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
art. 25 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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