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136146
IDG801000623
80.10.00623 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bondello aldo
ricorso alla commissione centrale pervenuto alla segreteria della commissione che ha emesso la decisione impugnata oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione della decisione per cause non imputabili al ricorrente
Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 7-8, pag. 545-547
d21717; d21718; d21719; d2175
l' a. rileva un' incoerenza nella disciplina del contenzioso tributario laddove e' previsto che solo per il ricorso alla commissione tributaria di i e ii grado valga come data di presentazione quella di spedizione: nel silenzio della legge si ritiene inammissibile il ricorso alla commissione centrale che, spedito tempestivamente con raccomandata, pervenga (per disservizio postale) oltre i 60 giorni dalla notificazione della decisione. tale disparita' di trattamento da' luogo ad un' evidente ingiustizia, con eventuale pregiudizio degli interessi del contribuente. l' a. ritiene ingiustificata la difformita' di disciplina dei ricorsi esperiti davanti ai diversi gradi degli organi del contenzioso tributario e non condivide l' interpretazione restrittiva della giurisprudenza della corte di cassazione in materia. secondo l' a. l' esclusione della possibilita' di spedire per posta i ricorsi alla commissione centrale avvalendosi dei criteri di individuazione della data di presentazione previsti per i ricorsi di i e ii grado dipende da una mera dimenticanza del legislatore, cui e' auspicabile che venga esplicitamente ovviato al piu' presto.
art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 25 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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