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136149
IDG801000626
80.10.00626 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
la mattina giuseppe
nota a cass. sez. i 21 febbraio 1980 n. 1241
Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 7-8, pag. 568-569
d2195; d21719; d2174; d21720; d21721
l' a. esprime perplessita' in merito all' affermazione giurisprudenziale secondo cui ai fini del condono deve considerarsi "ultima pronuncia di merito" quella di rinvio della commissione tributaria centrale, con conseguente legittimita' del calcolo dell' imponibile operato dall' ufficio in base ai principi di diritto ivi affermati. in particolare non ritiene convincente ne' sostenere la legittimita' di tale attivita' interpretativa dell' ufficio solo perche' tale attivita' non e' discrezionale ed e' comunque soggetta al normale sindacato giurisprudenziale ne' accostare la decisione della commissione centrale alle sentenze dei giudici di merito ordinari: per entrambi e' preclusa ogni indagine relativa a questioni semplici estimative, ma, mentre le sentenze del tribunale o della corte d' appello chiudono definitivamente la controversia, la decisione di rinvio della commissione centrale richiede un riesame della questione.
d.l. 5 novembre 1973, n. 660
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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