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136150
IDG801000627
80.10.00627 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
la mattina giuseppe
nota a cass. sez. un. 5 marzo 1980 n. 1417
Rass. mens. imp. dr., an. 29 (1980), fasc. 7-8, pag. 576
d2171; d2174; d2175; d21806; d4390
commentando la sentenza con cui la corte di cassazione ha affermato che le commissioni tributarie non hanno il potere di disporre la sospensione cautelare della riscossione esattoriale delle imposte, l' a., ricordata l' oscillante giurisprudenza delle commissioni di merito in argomento, considera la penosita' delle situazioni di ingiustizia e di danno talvolta irreparabile che si vengono a creare per effetto di comportamenti sostanzialmente vessatori della pubblica amministrazione. il giudice di merito vive in modo angoscioso tali situazioni ed e' portato a forzare l' interpretazione delle norme (riconoscendosi il potere di sospendere la riscossione) proprio allo scopo di ovviare nel modo piu' immediato possibile ad eventuali effetti dannosi ed iniqui per il contribuente.
art. 39 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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