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136155
IDG801000632
80.10.00632 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
martellotta angelo
di una sentenza della corte di cassazione che sembra avrebbe potuto statuire diversamente se la difesa della finanza avesse eccepito piu' appropriati motivi
nota a cass. sez. i 13 giugno 1979 n. 3327
Riv. leg. fisc., an. 75 (1980), fasc. 7-8, pag. 1249-1254
d23114; d23104; d2159; d23107; d23102; d2157
l' a. commenta la sentenza con cui la corte di cassazione, con riferimento alla normativa previgente, ha dichiarato l' illegittimita' di un' ingiunzione di pagamento (notificata decorso l' anno, ma non il triennio dalla data di registrazione dell' atto) relativa ad imposte di registro, trascrizione ed accessori liquidati in via supplettiva su una convenzione di reciproca concessione di diritto di superficie; nell' atto di stipulazione, contenente tre distinte convenzioni, risultavano dichiarati solo i corispettivi relativi a due di esse, mentre per l' altra le parti avevano omesso di dichiarare sia il valore attribuito alla convenzione sia ogni elemento idoneo a determinare l' imponibile. l' illegittimita' dell' ingiunzione era stata dichiarata per la considerazione che la determinazione dell' imponibile era stata eseguita dall' ufficio senza aver provveduto a notificare il relativo avviso di accertamento di valore entro l' anno dalla registrazione dell' atto. secondo l' a. nella fattispecie non era necessaria la notifica di alcun avviso di accertamento di valore, poiche' la notifica dell' atto da eseguire entro l' anno dalla registrazione e' previsto solo per l' ipotesi in cui l' ufficio ritenga, in base agli elementi di valutazione posseduti, che i prezzi, corrispettivi e valori siano inferiori al valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento. inoltre nell' ipotesi di convenzione sfuggita alla tassazione in sede di liquidazione principale il diritto dell' ufficio di determinare l' imponibile non va esercitato sotto pena di decadenza entro un termine determinato e puo' pertanto essere esercitato entro 3 anni dalla registrazione. l' a. ritiene che il valore determinato dall' ufficio in mancanza di dichiarazione estimativa delle parti costituisca valore dichiarato, non accertabile come tale mediante rituale notifica dell' avviso di accertamento di valore. la questione conserva attualita' anche dopo la revisione delle imposte di registro e successione operata in occasione della riforma tributaria, essendo esplicitamente contemplata dalla normativa vigente l' ipotesi di determinazione di ufficio della base impobibile in mancanza di valori dichiarati dai contribuenti.
art. 51 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 33 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 20 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 art. 30 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 136 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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