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| IDG801000632 | |
| 80.10.00632 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| martellotta angelo
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| di una sentenza della corte di cassazione che sembra avrebbe potuto
statuire diversamente se la difesa della finanza avesse eccepito piu'
appropriati motivi
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| nota a cass. sez. i 13 giugno 1979 n. 3327
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| Riv. leg. fisc., an. 75 (1980), fasc. 7-8, pag. 1249-1254
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| d23114; d23104; d2159; d23107; d23102; d2157
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| l' a. commenta la sentenza con cui la corte di cassazione, con
riferimento alla normativa previgente, ha dichiarato l'
illegittimita' di un' ingiunzione di pagamento (notificata decorso l'
anno, ma non il triennio dalla data di registrazione dell' atto)
relativa ad imposte di registro, trascrizione ed accessori liquidati
in via supplettiva su una convenzione di reciproca concessione di
diritto di superficie; nell' atto di stipulazione, contenente tre
distinte convenzioni, risultavano dichiarati solo i corispettivi
relativi a due di esse, mentre per l' altra le parti avevano omesso
di dichiarare sia il valore attribuito alla convenzione sia ogni
elemento idoneo a determinare l' imponibile. l' illegittimita' dell'
ingiunzione era stata dichiarata per la considerazione che la
determinazione dell' imponibile era stata eseguita dall' ufficio
senza aver provveduto a notificare il relativo avviso di accertamento
di valore entro l' anno dalla registrazione dell' atto. secondo l' a.
nella fattispecie non era necessaria la notifica di alcun avviso di
accertamento di valore, poiche' la notifica dell' atto da eseguire
entro l' anno dalla registrazione e' previsto solo per l' ipotesi in
cui l' ufficio ritenga, in base agli elementi di valutazione
posseduti, che i prezzi, corrispettivi e valori siano inferiori al
valore venale in comune commercio al giorno del trasferimento.
inoltre nell' ipotesi di convenzione sfuggita alla tassazione in sede
di liquidazione principale il diritto dell' ufficio di determinare l'
imponibile non va esercitato sotto pena di decadenza entro un termine
determinato e puo' pertanto essere esercitato entro 3 anni dalla
registrazione. l' a. ritiene che il valore determinato dall' ufficio
in mancanza di dichiarazione estimativa delle parti costituisca
valore dichiarato, non accertabile come tale mediante rituale
notifica dell' avviso di accertamento di valore. la questione
conserva attualita' anche dopo la revisione delle imposte di registro
e successione operata in occasione della riforma tributaria, essendo
esplicitamente contemplata dalla normativa vigente l' ipotesi di
determinazione di ufficio della base impobibile in mancanza di valori
dichiarati dai contribuenti.
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| art. 51 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 33 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
art. 20 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639
art. 30 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
art. 136 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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