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136156
IDG801000633
80.10.00633 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caputo domenico
contenzioso tributario. improcedibilita' del ricorso per mancanza della copia in carta libera. estinzione del processo ex art. 17 d.p.r. n. 636/72
Riv. leg. fisc., an. 75 (1980), fasc. 9, pag. 1625-1634
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02320; d200; d202; d2171; d2175; d41831
l' a. osserva che nel processo tributario (processo tendenzialmente d' impugnazione contro tipici atti dell' amministrazione finanziaria) l' istituto dell' estinzione del giudizio conseguente ad inattivita' delle parti e' ristretto a poche fattispecie ben delineabili, tra cui quella in cui il presidente della commissione emette ordinanza di estinzione per la mancata allegazione della copia del ricorso dopo che sia trascorso un anno senza che la situazione sia stata regolarizzata. la norma che prevede tale caso di estinzione e' stata oggetto di critiche, essendo apparso spropositato l' effetto (improcedibilita' del ricorso, con conseguente emissione di ordinanza di estinzione) prodotto dal difetto di presentazione di una semplice copia del ricorso, che viene cosi' a penalizzare in modo irreversibile la posizione del contribuente che pur ha presentato l' impugnativa in originale alla commissione, manifestando in tal modo chiaramente la volonta' di opporsi ai provvedimenti dell' ufficio. dubbi di incostituzionalita' sono stati sollevati per la considerazione che il legislatore non ha inteso porre alcun onere di attivita' a carico della segreteria della commissione adita, mettendo il contribuente in posizione di svantaggio rispetto alla controparte, in violazione dei diritti garantiti al cittadino dalla costituzione. la disposizione in argomento, pur consentendo la rituale instaurazione del processo, ne inibisce la trattazione, determinando l' estinzione del giudizio e rendendo addirittura irreversibile la perdita del diritto all' impugnazione del provvedimento fiscale ritenuto lesivo del contribuente. rilevata la funzione della copia del ricorso (porre in condizione l' ufficio di apprendere l' intervento stato di pendenza della contestazione presso il giudice tributario e conoscere il ricorso per poter svolgere le argomentazioni difensive) e ricordata la distinzione tra il concetto di improcedibilita' e quello di inammissibilita', l' a. precisa che la mancanza della copia allegata e' considerata causa di improcedibilita', tale da produrre conseguenze irreversibili sulla stessa domanda iniziale. l' a. non condivide peraltro le suesposte censure di incostituzionalita', osservando che l' allegazione della copia del ricorso assume nella normativa vigente un' ampia rilevanza, avendo in sostanza lo scopo di sollecitare l' ufficio tributario dallo stato di attesa conseguente alla notifica dell' avviso di accertamento o dell' atto di irrogazione della pena pecuniaria.
art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 307 c.p.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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