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136159
IDG801000636
80.10.00636 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 23 gennaio 1980 n. 550
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 139-140
d23107; d23105; d21824; d2184
premesso che con la riforma del contenzioso tributario davanti alle commissioni tributarie non e' ammissibile l' opposizione ad una pretesa di pagamento fatta valere con cartolina-avviso, l' a. precisa che in materia di imposta di registro (ed in generale di tasse ed imposte indirette sugli affari) sono previsti per l' azione della finanza diretta alla richiesta del tributo un termine non piu' di prescrizione, ma di decadenza e la prescrizione decennale dell' imposta definitivamente accertata. l' a. ritiene pertanto, conformemente alla tesi giurisprudenziale, che la cartolina-avviso sia idonea ad interrompere la prescrizione dell' imposta definitivamente accertata. il verificarsi di tale effetto interruttivo e' subordinato alla prova certa che l' atto sia effettivamente venuto a conoscenza dell' interessato.
art. 74 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 2967 c.c. art. 2964 c.c. art. 75 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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