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136160
IDG801000637
80.10.00637 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzarella f.
sulla tassazione delle compravendite immobiliari con accollo semplice di mutuo ipotecario con riguardo all' abrogata ed alla vigente legislazione sull' imposta di registro
nota a cass. sez. i 4 aprile 1980 n. 2215
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 144-147
d23103; d23150
l' a. rileva che la questione affrontata con riferimento all' abrogata normativa dalla cassazione nella sentenza in rassegna- trattamento ai fini dell' imposta di registro delle vendite di immobili il cui prezzo viene pagato parte in contanti e parte mediante accollo semplice di mutuo ipotecario gravante sugli stessi immobili trasferiti - si pone negli stessi termini in relazione alla disciplina vigente. dissentendo dall' avviso giurisprudenziale circa l' autonoma tassazione dell' accollo in dette ipotesi, l' a. precisa che sotto il vigore delle previgente legge di registro l' imposta proporzionale sui trasferimenti a titolo oneroso della proprieta', prevista dall' art. 43, andava commisurata non solo al prezzo, ma ad ogni altro vantaggio che il venditore ne ritraesse (corrispettivo), anche sotto forma di oneri che venivano trasferiti all' acquirente; correlativamente erano esclusi dall' ambito di applicazione dell' art. 28 della tariffa a allegata alla legge gli obblighi di somme e valori che dovevano considerarsi corrispettivi di una trasmissione di mobili od immobili. l' a. osserva che quando, anziche' determinare il prezzo con esclusivo riferimento all' effettivo esborso di denaro da parte dell' acquirente e configurare come ulteriore corrispettivo od onere l' accollo semplice del mutuo ipotecario, il prezzo viene pagato parte in contanti e parte mediante accollo all' acquirente (cui rimane peraltro estraneo il creditore) della residua somma di un mutuo fondiario garantito da iscrizione di ipoteca sugli immobili ceduti, non vi e' motivo per applicare una tassazione piu' onerosa. l' a. considera pertanto valida la tesi, condivisa dalla stessa amministrazione finanziaria, secondo cui l' accollo, anche parziale, del mutuo da parte dell' acquirente non e' suscettibile di separata autonoma tassazione formando parte integrante del prezzo. ribadita la perdurante validita' di tali conclusioni anche in relazione alla vigente normativa dell' imposta di registro (che, con formulazione piu' tecnicamente corretta, dispone che i debiti e gli oneri accollati all' acquirente e le obbligazioni dell' alienante estinte per effetto dell' atto concorrono a formare la base imponibile), l' a. conclude osservando che attualmente gli atti di cessione in argomento rientrano, se ne ricorrono i presupposti, nell' ambito di applicazione dell' iva; all' autonoma tassazione con imposta proporzionale di registro dell' accollo del mutuo (che e' compreso nella base imponibile ai fini dell' iva) costituisce ulteriore ostacolo il principio di applicazione alternativa delle due imposte.
art. 28 tar. a r.d. 23 dicembre 1923, n. 3269 art. 2 l. 4 aprile 1953, n. 261 art. 43 r.d. 23 dicembre 1923, n. 3269 art. 9 r.d. 23 dicembre 1923, n. 3269 art. 41 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 13 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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