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| IDG801000637 | |
| 80.10.00637 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| mazzarella f.
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| sulla tassazione delle compravendite immobiliari con accollo semplice
di mutuo ipotecario con riguardo all' abrogata ed alla vigente
legislazione sull' imposta di registro
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| nota a cass. sez. i 4 aprile 1980 n. 2215
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| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 144-147
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| d23103; d23150
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| l' a. rileva che la questione affrontata con riferimento all'
abrogata normativa dalla cassazione nella sentenza in rassegna-
trattamento ai fini dell' imposta di registro delle vendite di
immobili il cui prezzo viene pagato parte in contanti e parte
mediante accollo semplice di mutuo ipotecario gravante sugli stessi
immobili trasferiti - si pone negli stessi termini in relazione alla
disciplina vigente. dissentendo dall' avviso giurisprudenziale circa
l' autonoma tassazione dell' accollo in dette ipotesi, l' a. precisa
che sotto il vigore delle previgente legge di registro l' imposta
proporzionale sui trasferimenti a titolo oneroso della proprieta',
prevista dall' art. 43, andava commisurata non solo al prezzo, ma ad
ogni altro vantaggio che il venditore ne ritraesse (corrispettivo),
anche sotto forma di oneri che venivano trasferiti all' acquirente;
correlativamente erano esclusi dall' ambito di applicazione dell'
art. 28 della tariffa a allegata alla legge gli obblighi di somme e
valori che dovevano considerarsi corrispettivi di una trasmissione di
mobili od immobili. l' a. osserva che quando, anziche' determinare il
prezzo con esclusivo riferimento all' effettivo esborso di denaro da
parte dell' acquirente e configurare come ulteriore corrispettivo od
onere l' accollo semplice del mutuo ipotecario, il prezzo viene
pagato parte in contanti e parte mediante accollo all' acquirente
(cui rimane peraltro estraneo il creditore) della residua somma di un
mutuo fondiario garantito da iscrizione di ipoteca sugli immobili
ceduti, non vi e' motivo per applicare una tassazione piu' onerosa.
l' a. considera pertanto valida la tesi, condivisa dalla stessa
amministrazione finanziaria, secondo cui l' accollo, anche parziale,
del mutuo da parte dell' acquirente non e' suscettibile di separata
autonoma tassazione formando parte integrante del prezzo. ribadita la
perdurante validita' di tali conclusioni anche in relazione alla
vigente normativa dell' imposta di registro (che, con formulazione
piu' tecnicamente corretta, dispone che i debiti e gli oneri
accollati all' acquirente e le obbligazioni dell' alienante estinte
per effetto dell' atto concorrono a formare la base imponibile), l'
a. conclude osservando che attualmente gli atti di cessione in
argomento rientrano, se ne ricorrono i presupposti, nell' ambito di
applicazione dell' iva; all' autonoma tassazione con imposta
proporzionale di registro dell' accollo del mutuo (che e' compreso
nella base imponibile ai fini dell' iva) costituisce ulteriore
ostacolo il principio di applicazione alternativa delle due imposte.
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| art. 28 tar. a r.d. 23 dicembre 1923, n. 3269
art. 2 l. 4 aprile 1953, n. 261
art. 43 r.d. 23 dicembre 1923, n. 3269
art. 9 r.d. 23 dicembre 1923, n. 3269
art. 41 comma 2 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 13 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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