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136164
IDG801000642
80.10.00642 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 10 novembre 1979 n. 5786
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 6, pt. 2, pag. 191
d23113
l' a. rileva che con la pronuncia in rassegna la giurisprudenza della cassazione persiste nel contrastare l' orientamento (piu' favorevole ai contribuenti) dell' amministrazione finanziaria che riconosce la deducibilita', ai fini dell' imposta sulle successioni, dei debiti tributari il cui presupposto di fatto si fosse verificato, sotto la previgente normativa, anteriormente alla data di apertura della successione. l' a. osserva che secondo la normativa vigente dell' imposta successoria l' attestazioni rilasciata dall' amministrazione creditrice per i debiti tributari la cui liquidazione e' successiva all' apertura della successione deve essere prodotta entro 6 mesi dal giorno in cui la liquidazione e' divenuta definitiva.
art. 14 comma 3 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 16 comma 5 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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