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Documento


136166
IDG801000645
80.10.00645 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dus sergio
sul concetto di "rapporto esaurito" agli effetti del rimborso o della riliquidazione dell' invim in relazione alla sentenza della c. costituzionale 8-11-1979 n. 126
nota a circ. min. finanze 16 maggio 1980 n. 3
Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 6, pt. 3, pag. 425-429
d24054; d24056; d24058; d02145
commentando la circolare con cui il ministero delle finanze ha dettato istruzioni per l' applicazione delle norme emanate a seguito della dichiarazione di incostituzionalita' delle disposizioni del decreto sull' invim relative al calcolo dell' incremento imponibile con riferimento al periodo di formazione dello stesso, l' a. riferisce che in merito al regime transitorio il ministero ne ha sostenuto l' applicabilita' solo ai rapporti sorti successivamente all' entrata in vigore della nuova normativa, attraendo nell' orbita di tale regime tutti gli atti formati, le successioni apertesi ed i decenni maturati anteriormente a tale data, facendo coincidere a tali fini la nozione di "rapporto" con quella di "presupposto" del tributo. condividendo in linea di massima tale soluzione, l' a. critica l' individuazione dei "rapporti definiti" e quindi insuscettibili di essere interessati sia dalla sentenza della corte costituzionale sia dalle disposizioni transitorie. osserva al riguardo che secondo la giurisprudenza della corte di cassazione la definitivita' dei pagamenti effettuati in base a dichiarazione e' vista nella prospettiva della mancanza o del decorso dei termini per chiedere il rimborso di quanto pagato; pertanto l' affermazione ministeriale secondo cui deve ritenersi che il pagamento costituisca un "rapporto esaurito" e' esatta solo per quanto riguarda la possibilita' di considerare tale fase del rapporto insuscettibile di riesame per effetto della pendenza di un ricorso contro l' accertamento, ma non per quanto riguarda la possibile pendenza del termine per proporre domanda di rimborso dell' imposta (sempre possibile nei termini di legge), per una qualsiasi violazione di legge od errore in fatto dell' ufficio nell' operare la liquidazione del tributo. l' a. conclude prevedendo un rilevante sviluppo del contenzioso in conseguenza della posizione ministeriale intesa a non consentire il rimborso delle imposte pagate nei casi in cui la nuova liquidazione sia tuttora possibile in base ad una corretta interpretazione della giurisprudenza della corte di cassazione.
c. cost. 8 novembre 1979, n. 126 l. 12 gennaio 1980, n. 12 art. 15 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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