| 136166 | |
| IDG801000645 | |
| 80.10.00645 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| dus sergio
| |
| sul concetto di "rapporto esaurito" agli effetti del rimborso o della
riliquidazione dell' invim in relazione alla sentenza della c.
costituzionale 8-11-1979 n. 126
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a circ. min. finanze 16 maggio 1980 n. 3
| |
| Rass. trib., an. 23 (1980), fasc. 6, pt. 3, pag. 425-429
| |
| | |
| d24054; d24056; d24058; d02145
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| commentando la circolare con cui il ministero delle finanze ha
dettato istruzioni per l' applicazione delle norme emanate a seguito
della dichiarazione di incostituzionalita' delle disposizioni del
decreto sull' invim relative al calcolo dell' incremento imponibile
con riferimento al periodo di formazione dello stesso, l' a.
riferisce che in merito al regime transitorio il ministero ne ha
sostenuto l' applicabilita' solo ai rapporti sorti successivamente
all' entrata in vigore della nuova normativa, attraendo nell' orbita
di tale regime tutti gli atti formati, le successioni apertesi ed i
decenni maturati anteriormente a tale data, facendo coincidere a tali
fini la nozione di "rapporto" con quella di "presupposto" del
tributo. condividendo in linea di massima tale soluzione, l' a.
critica l' individuazione dei "rapporti definiti" e quindi
insuscettibili di essere interessati sia dalla sentenza della corte
costituzionale sia dalle disposizioni transitorie. osserva al
riguardo che secondo la giurisprudenza della corte di cassazione la
definitivita' dei pagamenti effettuati in base a dichiarazione e'
vista nella prospettiva della mancanza o del decorso dei termini per
chiedere il rimborso di quanto pagato; pertanto l' affermazione
ministeriale secondo cui deve ritenersi che il pagamento costituisca
un "rapporto esaurito" e' esatta solo per quanto riguarda la
possibilita' di considerare tale fase del rapporto insuscettibile di
riesame per effetto della pendenza di un ricorso contro l'
accertamento, ma non per quanto riguarda la possibile pendenza del
termine per proporre domanda di rimborso dell' imposta (sempre
possibile nei termini di legge), per una qualsiasi violazione di
legge od errore in fatto dell' ufficio nell' operare la liquidazione
del tributo. l' a. conclude prevedendo un rilevante sviluppo del
contenzioso in conseguenza della posizione ministeriale intesa a non
consentire il rimborso delle imposte pagate nei casi in cui la nuova
liquidazione sia tuttora possibile in base ad una corretta
interpretazione della giurisprudenza della corte di cassazione.
| |
| c. cost. 8 novembre 1979, n. 126
l. 12 gennaio 1980, n. 12
art. 15 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |